Whistleblowing: recepita in Italia la nuova Direttiva UE

Entra in vigore nel nostro Paese, la Direttiva Whistleblowing in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo

Recepita nel nostro ordinamento legislativo, con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n° 24, la direttiva europea 2019/1937 che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Obiettivo della normativa whistleblowing

La normativa anche chiamata Whistleblowing, ha l’obiettivo di stabilire norme minime comuni per incentivare le segnalazioni di illeciti garantendo un elevato livello di protezione dei segnalanti, cosiddetti whistleblowers, attraverso:

  • L’istituzione di canali di segnalazione sicuri interni, esterni e di divulgazione pubblica che garantiscano la riservatezza del segnalante e il trattamento dei dati personali
  • L’attuazione di corrette procedure a garanzia di tempestività ed efficienza per la gestione delle segnalazioni
  • L’applicazione di regole volte a impedire o invalidare gli effetti di condotte ritorsive del datore di lavoro nei confronti del segnalante
  • Sanzioni pecuniarie e amministrative per la violazione delle disposizioni previste dalla nuova normativa.

Whistleblowing e destinatari della disciplina

La prima grande novità del Decreto è quella dell’estensione, in misura rilevante, dell’ambito di applicazione della tutela e, di conseguenza, i destinatari degli obblighi: settore pubblico, tutto indistintamente e le aziende del settore privato.

Per quanto riguarda il settore privato, la nuova disciplina del Whistleblowing all’art. 3 del Decreto stabilisce le aziende coinvolte:

  • Soggetti che nell’ultimo anno hanno impiegato la media di almeno 50 dipendenti (a tempo determinato o indeterminato)
  • Soggetti operanti in determinati settori (di cui alle parti IB e II dell’Allegato, ovvero sostanzialmente settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente per settore idrocarburi);
  • Soggetti che non hanno raggiunto la media dei 50 dipendenti ma siano dotati di un MOG 231, anche se non operanti nei settori di cui si al punto 2.

Ai soggetti dei primi due punti, è consentito effettuare segnalazioni interne, esterne o di divulgazione pubblica, per tutte le violazioni contemplate dalla nuova disciplina.

Per i soggetti dell’ultimo punto invece, la possibilità di fare segnalazioni è limitata agli illeciti 231 e alle violazioni del MOG, mediante un canale interno.

Whistleblowing campo di applicazione

L’art. 2 del Decreto, riporta la disciplina che si applica alle violazioni riguardanti:

  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)
  3. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali rientranti nell’allegato alla Direttiva UE 2019/1937 in merito a specifici settori, come per esempio appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
  4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea specificati nel diritto derivante pertinente dell’Unione Europea;
  5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
  6. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell’UE di cui ai settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Whistleblowing modalità di segnalazione

In merito alle modalità per le segnalazioni, sono previsti canali interni, esterni (tramite segnalazioni all’ANAC) e divulgazioni pubbliche. Le segnalazioni possono essere fatte in forma scritta, oppure orale, ovvero mediante un coinvolgimento diretto.

I soggetti privati coinvolti dalla disciplina, dovranno attivare propri canali di segnalazione interna, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione di tale canale, oppure a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato (art. 4).

L’art. 5 del Decreto segnala la procedura di gestione del canale di segnalazione, che prevede: l’avviso di ricevimento della segnalazione rilasciato al whistleblower entro 7 giorni; il mantenimento delle interlocuzioni con il whistleblower; il follow-up della segnalazione fornendo riscontro entro 3 mesi; la disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per le segnalazioni interne ed esterne.

All’art. 6, il provvedimento indica le condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterne e per le divulgazioni pubbliche all’art. 15.

Whistleblowing e misure di protezione del whistleblower | Sanzioni

La disciplina introduce precise misure di protezionedi sostegno per i whistleblower, nonché limitazioni di responsabilità, alle quali è dedicato il Capo III del Decreto.

Gli enti che già adottano un modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 dovranno provvedere all’interno dello stesso canali di segnalazione interni che siano conformi al provvedimento, nonché il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede specifiche sanzioni amministrative, all’applicazione delle quali provvederà l’ANAC (art. 21). In particolare, tali sanzioni riguardano:

  • a) Ritorsioni o condotte volte ad ostacolare la segnalazione o violazione dell’obbligo di riservatezza (da 10.000 a 50.000 euro);
  • b) Mancata istituzione dei canali di segnalazione e delle relative procedure o violazioni delle norme a ciò riferite o mancato svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni (da 10.000 a 50.000 euro).

I termini di efficacia della nuova normativa

Le imprese interessate dalla normativa, dovranno attivare un canale di segnalazione interno entro il 15 luglio, data di entrata in vigore della norma.

Per i soli soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del Decreto 231).

Fonte D.Lgs. 10 marzo 2023 n° 24, Direttiva europea 2019/1937

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