Videosorveglianza in azienda: il Garante della Privacy intensifica controlli e sanzioni

Negli ultimi mesi il Garante, con l’ausilio del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, ha intensificato i controlli relativi agli impianti di videosorveglianza in uso nelle aziende.

La normativa privacy e GDPR non riguarda solo le grandi aziende ma anche le piccole medie imprese.

In alcune recenti sentenze, il Garante ribadisce che non è così: infatti tra aprile e maggio 2022, sono state emesse varie sanzioni a piccole e medie imprese.

Di seguito riprendiamo due provvedimenti a carico di un bar tabaccheria e una concessionaria di auto.

Videosorveglianza nei bar/tabaccherie: assenza della cartellonistica necessaria

Con il provvedimento 168 del 28 Aprile 2022, il Garante sanziona un bar tabaccheria di Roma.

La Questura di Roma, ha condotto un accertamento nella zona dove sorge il bar e ha segnalato la presenza di un impianto di videosorveglianza, esterno al locale, composto da due telecamere in cui risultava mancante la relativa cartellonistica.

Il Garante ha avviato il procedimento sanzionatorio al locale che successivamente al controllo, ha posizionato la cartellonistica necessaria inviando al Garante riprova dell’adeguamento normativo. Questo però non ha impedito al Garante di sanzionare l’attività, ribadendo che l’utilizzo di impianti di videosorveglianza possono determinare il trattamento di dati personali: obbligatorio il rispetto del principio di trasparenza. L’attività è soggetta quindi all’obbligo di delimitare l’area videosorvegliata ed esporre la necessaria cartellonistica.

Il Garante, valutata la natura e durata della violazione, il livello di cooperazione e l’assenza di precedenti sanzioni, ha stabilito una sanzione di 2000 euro a carico dell’impresa.

Fonte Garante della Privacy – visualizza il provvedimento del Garante

Videosorveglianza in azienda: ripresi i lavoratori di una concessionaria

Il Garante della Privacy, con provvedimento 178 del 12 Maggio 2022 sanziona un rivenditore di auto usate. La Polizia locale di un comune nella provincia di Novara, ha segnalato la presenza di un impianto di videosorveglianza nella concessionaria in esame. La Polizia ha denunciato il fatto al Garante che ha ricostruito come nella concessionaria fossero attive 14 telecamere funzionanti, ubicate internamente ed esternamente. Alcune di queste riprendevano anche la strada pubblica, oltre il perimetro della proprietà privata. Inoltre, le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza erano utilizzate anche per monitorare a distanza i lavoratori.
L’autorità del Garante ha ricostruito come la sorveglianza non fosse gestita nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Poco conta, spiega il garante, che i lavoratori fossero stati informati e avessero firmato l’informativa relativa. In ambito lavorativo, ha ribadito, il consenso non costituisce idonea base giuridica a legittimazione del trattamento dati personali. Inoltre in ambito lavorativo, gli impianti di videosorveglianza possono essere impiegati solo “per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali”.

La concessionaria ha provato al Garante la completaa rimozione dell’impianto di videosorveglianza e la cancellazione di tutte le immagini. Il Garante ha comunque valutato una sanzione di 3000 euro.

Fonte – Garante della Privacy – visualizza il provvedimento completo del Garante

Cosa prevede la normativa GDPR relativamente alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro? Quali gli obblighi? Come richiedere l’autorizzazione?

L’impianto di videosorveglianza sul posto di lavoro può essere installato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.

L’impianto di sorveglianza nelle aziende deve essere conforme alla normativa di settore in materia di installazioni di impianti audiovisivi, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori art. 4 D.Lgs 300/1970.

Come richiedere l’autorizzazione per l’installazione di impianti di videosorveglianza?

Il consenso informato siglato dai lavoratori non è sufficiente a sollevare il Datore di Lavoro dall’eventuale sanzione da parte del Garante. Pertanto è necessario stipulare un accordo sindacale con le RSA o RSU o con i sindacati. In caso l’accordo non sia raggiunto, si ricorre all’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Se l’autorizzazione viene rilasciata, il datore di lavoro può procedere all’installazione ed attivazione dell’impianto di videosorveglianza con telecamere.

Un altro obbligo in capo al Datore di lavoro è quello di apporre i cartelli informativi, di modo che tutti i soggetti ripresi dalle telecamere siano al corrente dell’esistenza dell’impianto, delle finalità e del soggetto cui fare riferimento.

L’ar. 30 del Regolamento Generale Europeo prevede che ogni titolare del trattamento con più di 250 dipendenti, abbia l’obbligo di registrare le principali caratteristiche tecniche ed operative di tutte le attività del trattamento, svolte dal datore di lavoro. Il Regolamento però concede un’eccezione per le piccole e medie imprese (quelle con meno di 250 dipendenti). 

Una volta fissata la durata di archiviazione, l’impianto deve essere programmato in modo da provvedere automaticamente alla cancellazione delle immagini che superano la durata prescritta. 

Quando il Datore di Lavoro può controllare le telecamere sul lavoro?

Il Garante con il  provvedimento del 2010 al punto 6.2.2., richiamato da un più recente provvedimento del 22 Febbraio 2018, afferma che “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”.

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