VIAGGI DA/PER L’ESTERO E RIENTRO IN ITALIA – SITUAZIONE AGGIORNATA EMERGENZA COVID19

Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19, in questo articolo manterremo aggiornate le indicazioni per i viaggi da/per l’estero e il rientro in Italia.

Tutti coloro che effettuano viaggi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo di emergenza Covid, può comportare un rischio di carattere sanitario.

NORMATIVA ITALIANADal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, i vaggi da/per l’estero sono disciplinati da: DPCM 2 marzo 2021Ordinanza 22 ottobre 2021 e Ordinanza 14 dicembre 2021.

La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali.

  • Elenco A – San Marino, Città del Vaticano. Al momento, non sono previste limitazioni.
  • Elenco B –  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
  • Elenco C –Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Viaggi consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso.
  • Elenco D–  Argentina, Arabia Saudita, Australia,  Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea,  Stati Uniti d’America,  Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

INGRESSO SENZA OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

In caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C ed elenco D nei quattordici (14) giorni precedenti, è possibile entrare/rientrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario solo in presenza di tutte le condizioni seguenti:

  • Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form – dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
  • Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l’arrivo in Italia, il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l’arrivo in Italia;
  • Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, una Certificazione Verde Covid-19 o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:
    • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno  quattordici giorni;
    • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2.

INGRESSO CON OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di una delle certificazioni (vaccinazione, guarigione) precedentemente indicate, è fatto obbligo di:

  • Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l’arrivo in Italia, il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l’arrivo in Italia;
  • Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
  • Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

Sono previste deroghe a tali obblighi:

I.ESENZIONE COMPLETA:

Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico e di isolamento fiduciario di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

l) ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Rientrano nell’Esenzione Completa anche:

  1. i transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine dell’isolamento;
  2. chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine dell’isolamento;
  3. i rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
  4. la permanenza per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie 3) e 4) non si applica neppure l’obbligo di compilare il dPLF.

II. ESENZIONE PARZIALE: Eccezioni agli obblighi di isolamento e test successivo

Fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), e di test molecolare o antigenico prima dell’ingresso in Italia, e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di isolamento di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e)  agli   ingressi   per   ragioni   non  differibili,  previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore  all’atto  dell’imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi  sottoposti,  nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,  a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo  di  tampone  e risultato negativo;

h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. Si specifica che possono accedere ai voli “Covid-tested” esclusivamente i passeggeri che nei quattordici (14) giorni precedenti all’imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in Elenco E;

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

  • Elenco E – Resto del mondotutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  

In base all’Ordinanza 22 ottobre 2021, prorogata fino al 31 gennaio 2022 con Ordinanza 14 dicembre 2021gli spostamenti dall’Italia verso tutti i Paesi dell’Elenco E sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni:

  • lavoro;
  • motivi di salute;
  • motivi di studio;
  • assoluta urgenza;
  • rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso Paesi dell’Elenco E.

  • Paesi soggetti a misure speciali: Sudafrica, Lesotho, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Malawi. In base all’Ordinanza 26 novembre 2021 del Ministro della Salute, prorogata fino al 31 gennaio 2022, è vietato l’ingresso/transito in Italia a coloro che, nei quattordici (14) giorni precedenti abbiano soggiornato/transitato in uno dei Paesi indicati. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda di consultare la sezione dedicata.

Con Ordinanza 14 dicembre 2021, le misure restrittive speciali contenute nell’Ordinanza 26 novembre del Ministro della Salute sono state prorogate fino al 31 gennaio 2022.

L’Ordinanza 26 novembre 2021 dispone il divieto di ingresso/transito in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in questi Paesi nei quattordici (14) giorni precedenti. 

L’Ordinanza dispone inoltre la sospensione del traffico aereo dai suddetti Paesi, pur non applicandosi ai voli, anche indiretti, iniziati prima e non oltre l’adozione dell’Ordinanza stessa (26 novembre).

Sono previste le seguenti ECCEZIONI al divieto di ingresso, a condizione che non manifestino sintomi compatibili con COVID-19: 

a) cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile;

b) le categorie di cui alla lettera n) dell’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 (funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni);

c) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci.

DISCIPLINA PER L’INGRESSO IN ITALIA 

Per le sole categorie di viaggiatori individuate alle lettere a) e b), è previsto il seguente protocollo sanitario:

1. Presentazione al vettore all’atto dell’imbarco, nonché a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, del Passenger Locator Form (PLF) debitamente compilato, in formato digitale o in versione cartacea.

2. Presentazione al vettore all’atto dell’imbarco, nonché a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, di un certificato che attesti di essersi sottoposti, nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, a un test molecolare effettuato con tampone e risultato negativo.

3. Sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine. Il viaggiatore è tenuto in isolamento fino all’esito di tale test.

4. Sottoposizione a isolamento fiduciario, presso l’indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di dieci (10) giorni.

5. Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.

All’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto e merci, in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, non si applica il protocollo qui descritto, ma rimane d’obbligo la sottoposizione a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all’arrivo presso l’aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro quarantotto ore dall’arrivo, presso l’Azienda sanitaria competente per territorio.

Al momento, non sono previste altre eccezioni o deroghe.

Fonte: Viaggiare Sicuri

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