VERIFICA GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: AGGIORNAMENTO – LEGGE 165/2021

Confermata la possibilità di consegna green pass al datore di lavoro e chiarita la condotta corretta in caso di scadenza della validità del tampone effettuato durante il turno di lavoro.
La legge n. 165 del 2021, che ha convertito il decreto n. 127 del 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è quindi definitivamente in vigore dal 21 novembre 2021. Il provvedimento contiene misure al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Tra le novità introdotte, al fine di semplificare la procedura di verifica green pass, per i lavoratori del settore privato confermata la possibilità di consegna al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli. Analoga previsione è inserita per il settore pubblico.

Verifiche sul green pass
Al comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 127/2021 è aggiunto il periodo “al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del predetto possesso, i lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”. Analoga previsione è inserita nell’art. 3 per il settore pubblico.
L’ipotesi sembra poter quindi rientrare in quelle, già codificate in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari.
Un’altra precisazione è contenuta con aggiunta al comma 4 dell’articolo 3, con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore, in capo al somministratore l’onere di informare i lavoratori.
Scadenza del green pass in corso di lavoro
Disposto sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Sostituzione del lavoratore per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
Per i datori di lavoro delle aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti e per i quali è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, le nuove modifiche stabiliscono che:
– i dieci giorni, entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso in quanto privo del green pass, debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi;
– la sostituzione non sia rinnovabile una sola volta ma più volte sempre entro il limite attuale imposto per la fine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.

Fonte Gazzetta Ufficiale

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