— VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR

Il Datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di effettuare la Valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e ne fornisce riprova elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.

— IL NOSTRO SERVIZIO

  • Team di tecnici specializzati competenti in ogni tipologia di valutazione, anche di rischi specifici;
  •  Le valutazioni sono elaborate internamente; siamo dotati di tutta la strumentazione tecnica utile ad effettuare tutti i campionamenti e le misurazioni necessari.

Analisi e prevenzione dei rischi aziendali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008

Effettuiamo analisi strumentali e valutazioni previste dai Titoli da II a XI del D.Lgs. 81/2008 in modo diretto o mediante assistenza ed affiancamento a personale aziendale.
Di seguito l’elenco delle possibili aree di intervento:

  • Luoghi di lavoro (compresa viabilità e segnaletica);
  • Attrezzature, macchine ed impianti;
  •  Dispositivi di protezione Individuale;
  •  Attrezzature munite di videoterminale;
  • Movimentazione manuale di carichi;
  • Sostanze pericolose;
  • Agenti biologici;
  •  Agenti fisici: radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, rumore, vibrazioni meccaniche, microclima;
  •  Atmosfere Esplosive;
  • Rischi di incendio e gestione delle emergenze;
  • Lavoratrici gestanti (D.Lgs. 151/2001);
  • Stress lavoro correlato;
  • Rischi verso terzi: Assunzione di alcool e/o di sostanze psicotrope e stupefacenti;
  •  Lavoratori notturni;
  • Differenze di genere ed età, provenienza da altri paesi, tipologie contrattuali.

Rischi particolari:

  •  lavori in spazi confinati;
  •  lavori a caldo o con produzione di inneschi;
  •  lavori comportanti manipolazione di sostanze pericolose;
  • lavori elettrici;
  •  lavori in quota;
  •  lavori su elementi in pressione;
  •  lavoro isolato;
  • lavori comportanti movimentazione meccanica di materiali. 

Per ciascuna lavorazione si procede all’analisi e regolamentazione secondo le norme tecniche e linee guida di riferimento al fine di fornire procedure ed istruzioni operative dettagliate per lo svolgimento in sicurezza e/o per la loro gestione (anche nel caso in cui tali lavorazioni siano operativamente affidate a lavoratori esterni).

—  Sicurezza sul lavoro negli appalti - Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali.

A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un’azienda ma ad un’attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell’andamento dei lavori o dei servizi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata.

Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:

per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività);

per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro/ Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, al fine di valutare indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra quelle attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (e loro eventuali subcontraenti) e quelle attività svolte dal Committente nello stesso luogo di lavoro.

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