Stabilimenti a rischio di incidente rilevante RIR: modifiche dal Decreto Agricoltura

Il Decreto Agricoltura 2024 introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, pesca e acquacoltura, e alcune modifiche al Decreto 105/2015 (Decreto RiR sugli stabilimenti a rischio rilevante). Le modifiche riguardano le procedure del Rapporto di Sicurezza previsto per gli stabilimenti RiR e l’accesso al ruolo dei capi squadra/reparto e relativa indennità.

La legge 101/2024, in vigore il 14 luglio 2024, converte il Decreto Legge 63/2024 (in vigore il 16 maggio 2024), dispone anche in materia ambientale, tra cui fotovoltaico in aree agricole, rapporto di sicurezza per stabilimenti RiR (Seveso III), contrasto alla crisi idrica.

Modifiche al Rapporto di Sicurezza

L’art. 14 del decreto-legge n. 63/2024 interviene sull’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativo all’attuazione della direttiva Seveso III (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), e stabilisce che per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il Comitato Tecnico Regionale (CTR) dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a n. 48 mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza.

Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.

Il Rapporto di Sicurezza è disciplinato dall’art.16 del D.Lgs. 105/2015 e coloro i quali intendano realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, deve richiedere il nulla osta di fattibilità. E’ necessario presentare al CTR un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all’allegato C del Decreto 105. Successivamente, prima di dare inizio all’attività, è necessario presentare al CTR il rapporto di sicurezza nella versione definitiva.

Fonte La legge 101/2024, in vigore il 14 luglio 2024, converte il Decreto Legge 63/2024 (in vigore il 16 maggio 2024)

Formazione periodica per il personale degli stabilimenti a rischio incidente rilevante

Negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 105/15, sono previsti corsi di informazione e formazione del personale periodici a cadenza trimestrale.

La formazione è intrinsecamente correlata e tarata sull’organizzazione aziendale, sulla tipologia delle attività effettuate e sui rischi specifici presenti nello stabilimento.

Il nostro servizio comprende:

  • Progettazione del corso di formazione con cadenza trimestrale
  • Erogazione del corso sulla piattaforma online SGI FAD
  • Monitoraggio dell’andamento del corso e dei risultati

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