Spazi confinati: quando è obbligatoria la certificazione del contratto?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa chiarezza sulla certificazione dei contratti per l’adibizione a lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 694/2024, interviene su alcune disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) e di normative di attuazione in materia di spazi confinati o sospetti di inquinamento, come individuati dagli artt. 61 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del D.Lgs 81/08.

Aggiornamento del 07 marzo 2024

INL interviene nuovamente sul tema con la nota del 7 marzo 2024, per sciogliere alcuni dubbi: secondo INL debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Definizione di spazi confinati o sospetti di inquinamento

Per ambiente/spazio confinato si intende: un’area di lavoro non destinata allo stanziamento dei lavoratori, caratterizzata da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave e mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.

Contenuti della nota n. 694/2024 di INL

L’INL per prima cosa, riepiloga i contenuti della DPR n. 177/2011, concentrandosi sulla qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati, in particolare:

      • L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo.

      • Le lettere a) e b) art. 2 richiedono un’applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze per tutte le tipologie di azienda, compresi i lavoratori autonomi.

      • La lettera c) art. 2 definisce che almeno il 30% della forza lavoro deve avere esperienza almeno triennale in lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento, essere “assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”. La misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda.
      • Il comma 2 art. 2 indica che “non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (…)”.

    Esternalizzazione delle attività in spazi confinati: quando è obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro secondo INL

    Riepilogando, nel caso l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, l’impresa è dovuta a procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

    Qualora le attività in spazi confinati siano affidate in appalto, i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore dovranno essere necessariamente certificati, ma non sarà necessario invece certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Le certificazioni potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.

    L’aspetto più interessante è che l’INL precisa anche che, nel caso in cui i lavori in spazi confinati siano svolti in forza di un contratto di appalto, occorrerà “certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 

    In sostanza quindi, qualora un’impresa operi in spazi confinati con contratto di appalto, dovrà certificare i contratti di tutti i lavoratori impegnati in tali lavori, anche se di tipo a tempo indeterminato.

    Per la certificazione dei contratti di lavoro del personale ci si può rivolgere a: Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali, Università o Fondazioni Universitarie.

    INL infine conferma che l’attività istruttoria propria della Commissione dovrà approfondire le tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

    Fonte L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 694/2024 e D.P.R. n. 177/201

    Corso di formazione SPAZI CONFINATI

    Gli addetti alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, devono obbligatoriamente svolgere formazione e addestramento specifici, come definito dal D.Lgs 81/2008.

    Corso di formazione 
    SPAZI CONFINATI – 8 ore

    11 aprile 2024
    09,00-18,00

    Corso di aggiornamento 
    SPAZI CONFINATI – 4 ore

    11 aprile 2024
    14,00-18,00

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