Sottoprodotti: cosa sono e cosa prevede la normativa

I residui di un processo produttivo che possono essere ancora riutilizzati, grazie alla loro gestione, non come rifiuti ma come sottoprodotti rappresentano una nuova risorsa per le imprese.

Nell’articolo parleremo

La gestione dei rifiuti incide molto nell’attività di impresa, ma una corretta e attenta applicazione della normativa può semplificarne la gestione e consentire un risparmio in termini di costi. In particolare
laddove è consentito che a certe condizioni, i residui derivanti dai processi di produzione delle imprese
possano essere considerati dei “sottoprodotti” e non dei rifiuti, escludendoli dall’applicabilità della normativa relativa a questi ultimi. Ciò ha effetti positivi anche per l’ambiente, diminuendo la produzione di scarti da smaltire nonché l’utilizzo di materie prime vergini.

Definizione del sottoprodotto

Il processo produttivo di un’azienda origina scarti che possono avere una duplice finalità:

  • possono essere rifiuti, quindi essere smaltiti;
  • possono essere qualificati come sottoprodotti.

sottoprodotti sono scarti usati come materie prime secondarie per dare vita a un prodotto diverso da quello per cui il sottoprodotto è stato originato, di conseguenza non rientrano nella gestione dei rifiuti aziendali. I sottoprodotti avranno una nuova vita attraverso il reimpiego in un’altra filiera produttiva, anche diversa da quella per cui sono stati generati, e sono normati dal Testo Unico Ambientale all’art. 184-bis.

La normativa che disciplina i sottoprodotti

La Legge 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede che può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente
e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Affinché una sostanza od oggetto siano considerato sottoprodotti e non rifiuti, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nel D.Lsg. 152/06. In mancanza di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale gestito.

Decreto Legislativo 264/2016 e la Circolare del 30 maggio del 2017

Successivamente il Decreto Legislativo 264/2016 e la Circolare del 30 maggio del 2017 chiariscono le definizioni e gli strumenti disponibili per dimostrare che l’oggetto in questione si tratti di un sottoprodotto e non di un rifiuto.

Il D.M. n. 264 del 2016, intitolato “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” prevede alcune modalità (non esclusive) attraverso cui gestire i residui di produzione in
modo tale da rispettare le condizioni sopra viste. La nuova norma inoltre istituisce presso le Camere di Commercio un elenco in cui si iscrivono, senza oneri, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, per creare una piattaforma di scambio tra domanda e offerta di sottoprodotti.
Accanto alle normative di carattere generale sopra richiamate, dovranno, comunque, essere tenute in considerazione anche le norme specifiche che regolano la gestione di alcune tipologie di materiali (ad esempio il D.M. n. 161/2012 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Esempi di sottoprodotto

  • Terre decoloranti: miscela di terre bentonitiche e carboni che residuano del processo di chiarificazione degli oli vegetali (girasole, colza, ecc…) – Utilizzo: biomassa energetica
  • EPS da imballo: scarti di polistirolo pulito derivanti dalle operazioni di disimballo di prodotti semilavorati per la produzione di elettrodomestici – Utilizzo: produzione oggetti in polistirene
  • Sale: sale solido derivante dalla salatura delle carni. – Utilizzo: strade e autostrade utilizzo per spandimento come antighiaccio stradale.

La conoscenza dei benefici economici ed ambientali dei sottoprodotti potrebbe incentivare la diffusione di una cultura sempre più “circolare” tra le imprese, che potrebbero creare una rete di scambio di residui di produzione, e, dunque, una vera e propria simbiosi industriale.

Fonte Decreti legislativi – Governo

Ti piacciono i nostri contenuti?

Non perderti nessuna novità con la newsletter SGI | Sistemi Gestione Integrata

Appuntamento mensile dedicato agli aggiornamenti normativi e adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, sistemi di gestione e privacy. Uno strumento utile per essere sempre aggiornati, conoscere le nostre attività formative ed eventi e condividere le informazioni con i collaboratori.

Iscriviti alla newsletter SGI - sicurezza sul lavoro