Sospensione dell’attività imprenditoriale per le microimprese: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Sospensione dell’attività imprenditoriale per le microimprese con 1 solo lavoratore in nero e che violino le misure prevenzionistiche su salute e sicurezza sul lavoro

Con nota n. 162 del 24 gennaio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ritorna sul tema dell’ex art. 14 del D. Lgs. 81/2008 modificato dalla Legge Fisco-Lavoro n. 215/2021 recante misure per il contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La nota di INL in concerto con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, riscontra il quesito relativo alla possibilità di procedere con la sospensione dell’attività imprenditoriale per le microimprese con 1 solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di
lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”. L’eccezione, risponde alla volontà del legislatore di escludere le microimprese dalla sospensione dell’attività nella SOLA ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari. Ne deriva che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – mancanza del DVR o della nomina RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nel nostro articolo qui di seguito, riportiamo le modifiche adottate dal D.Lgs m. 215/2021 in merito all’art. 14 del D.Lgs 81/08.

L’INL precisa altresì che, qualora il provvedimento di sospensione non venisse adottato per mancanza delle gravi violazioni di natura prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

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