Sospensione attività imprenditoriale: chiarimenti sulla decadenza del provvedimento dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce alcuni dubbi in riferimento alla decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale.

La Nota n. 642 del 6 aprile 2023 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro interviene su alcuni interrogativi in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Più specificamente, la Nota riguarda alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione, da parte del Giudice penale, del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 dello stesso art. 14.

La Nota di INL sulla decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività

L’INL riporta in primis, l’intero comma 16 dell’art. 14: “l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”.

In commento, l’INL interviene con una serie di casistiche che chiarisce nel dettaglio:

Sospensione attività imprenditoriale per motivi di lavoro irregolare

Se il provvedimento di sospensione viene adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, il provvedimento manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale.
Pertanto, il datore di lavoro, per riprendere l’attività lavorativa, dovrà regolamentare la propria situazione per ottenerne la revoca.

Sospensione attività imprenditoriale per ragioni di salute e sicurezza sul lavoro

Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad  esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice stabilisce la decadenza del provvedimento di sospensione e non vi saranno altri obblighi per il datore di lavoro.

Sospensione attività imprenditoriale in assenza di revoca

In presenza di un provvedimento di sospensione non revocato ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, che prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sospensione attività imprenditoriale: decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita

La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Qui risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Se venisse adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione.

Sospensione attività imprenditoriale: revocato a seguito di istanza di parte

Una ulteriore casistica può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte – ai sensi del comma 11 dell’art. 14, mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta – e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994. In tal caso l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

Fonte Nota n. 642 del 6 aprile 2023


Riportiamo di seguito il nostro articolo dedicato alla sospensione dell’attività imprenditoriale per le micro imprese.

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