Smart working semplificato, sorveglianza sanitaria eccezionale e formazione sicurezza in videoconferenza, proroghe con la conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022

Proroghe di alcune disposizioni per i Datori di Lavoro, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, con proroghe fino al 31 agosto 2022

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Formazione in materia di salute e sicurezza – videoconferenza equiparata a formazione in presenza

Una delle novità introdotte dal Decreto in materia di salute e sicurezza è quella che riguarda l’equiparazione videoconferenza sincrona e formazione in presenza.

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Ricordiamo la revisione dell’Accordo Stato-Regioni dovrà accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di formazione. Probabilmente, l’Accordo non sarà approvato entro il termine fissato 30 giugno 2022, questo spiegherebbe l’utilità di anticipare l’ equiparazione in una norma di legge.

Lavoratori fragili – proroga fino al 30 giugno

Il nuovo art. 10, comma 1 ter del sopra citato Decreto proroga al 30 giugno 2022 l’art. 26 comma 2 bis del dl 18/2020, indicando che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’impiego a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sorveglianza sanitaria eccezionale – 31 luglio 2022

L’art. 10 comma 2 proroga la sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 2022 prevista dall’art. 83, Dl. 34/2020. I Datori di Lavoro devono assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale che consiste in una visita medica all’esito della quale il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Covid-19.

Smart working – proroga fino al 31 agosto 2022

L’art. 10 comma 2 bis del sopra citato Decreto, proroga al 31 agosto 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017.

L’art. 10 comma 5-quinquies invece proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES).

Fonte Governo

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