Smart working: nomina di più medici competenti per la sorveglianza sanitaria

La Commissione Interpelli del Ministero del lavoro con recente interpello del 01 febbraio 2023, chiarisce in via definitiva la possibilità di nomina di ulteriori medici competenti geograficamente “più prossimi” ai lavoratori in smart working

L’interpello n. 1/2023 pubblicato il primo febbraio 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 26 gennaio 2023 ha per oggetto la ‘nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working’.

Il quesito dell’Interpello n. 01/2023: smart working e medici competenti

L’Interpello n. 1/2023 risponde ad un quesito posto da Confcommercio – Imprese per l’Italia che chiede il parere della Commissione Interpelli in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, [..] le attività di sorveglianza sanitaria [..] nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro […] individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, [..].

Parafrasando, l’istanza chiede se è possibile nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati che siano geograficamente più prossimi ai lavoratori che operano in attività di lavoro agile, ad esempio senza obbligarli a recarsi presso la sede di lavoro.

La risposta della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli prima di dare il suo parere in merito alla nomina di più medici competenti per i lavoratori in smart working, fa una premessa normativa citando il D.Lgs n. 81/2008 il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e la legge n. 81/2017 che regolamenta lo smart working in Italia.

La Commissione reputa che, “ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa”.

Si ribadisce che – “qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

L’interpello conclude un’importante osservazione: “si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008”.  

Fonte Interpello n. 01/2023 della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro

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