SMART WORKING E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: AGGIORNAMENTO DVR

La diffusione dello smart working ha posto le aziende di fronte alla questione inerente la sicurezza sul lavoro e l’aggiornamento del DVR. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutazione dei rischi connessi, in modo da limitare il rischio di infortuni e tutelare la salute dei lavoratori anche all’esterno degli ambienti aziendali.

Smart working significa letteralmente “lavoro agile” e indica una modalità di lavoro dinamica, resa al di fuori del consueto posto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a garantire al lavoratore la tutela della salute e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 proprio come se il lavoratore si trovasse nei locali aziendali.

L’azienda che deve inserire i rischi inerenti lo smart working nel DVR può fare riferimento alla legge 81/2017 che norma le modalità di “lavoro agile” e alle linee guida della direttiva n°3/2017 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

In accordo con le normative al datore di lavoro sono attribuiti alcuni obblighi nei confronti del lavoratore quali:

  • Consegnare al lavoratore e al RSL un’informativa sui rischi e sulle misure da adottare.
  • Fornire un’adeguata formazione in tema sicurezza per gli ambienti indoor e outdoor in accordo con il D.Lgs 81/08.
  • Assicurarsi che gli strumenti e dispositivi – eventualmente forniti – siano conformi a normative e standard tecnici.
  • Assicurarsi che l’attrezzatura – eventualmente fornita – sia conforme a quanto stabilito dal Titolo III del D.Lgs 81/08.
  • Effettuare un’adeguata manutenzione dell’attrezzatura e somministrare un’adeguata formazione in merito al suo utilizzo.
  • Prediligere apparecchiatura elettrica a doppio isolamento.
  • Mettere in pratica le misure di tutela previste dall’Art.15 del D.Lgs 81/08.

Per quanto riguarda gli adempimenti prevenzionistici, l’art. 22 della legge 81/2017 prevede che il DDL consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le tutele assicurative, richiamate dall’art.23 della legge 81/2017, di fatto, come riporta la circolare INAIL n.48/2017, lo smart worker è tutelato contro gli eventuali infortuni e malattie professionali occorsi sia durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo prescelto secondo l’ordinaria disciplina dei infortuni in itinere, sia per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel luogo concordato come postazione lavorativa “smart”.

SGI è  a disposizione per valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli che svolgono attività di smart working e supportare il datore di lavoro nella predisposizione dell’informativa di cui all’art.22 della legge 81/2017.

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