Se non saranno fatte proroghe dal Governo, stop alla procedura semplificata dello smart working.
Con la fine dello Stato di Emergenza, per ora al 31 marzo 2022, decade la procedura di smart working “semplificato” (adottata per ridurre il rischio di diffusione del virus). Per le aziende che decideranno di continuare ad utilizzare lo smart working si applicheranno le norme previste dal D.Lgs n. 81/2017 .
Vediamo quali sono le differenze sostanziali tra le 2 modalità, semplificata e ordinaria:
- Obbligo dell’accordo individuale tra azienda e dipendente, quale obbligo preliminare e necessario per regolamentare le giornate di lavoro agile.
- Scomparirà inoltre, la modalità di segnalazione semplificata dei lavoratori in smart working al Ministero del Lavoro, sostituita dalla trasmissione dell’accordo individuale e di altre informazioni riferite ad azienda, dipendente e caratteristiche del rapporto sottoscritto. Il riferimento normativo è il già citato D.Lgs 81/2017 che, all’articolo 18, sancisce “al fine di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” la promozione del lavoro agile “quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” stabilita “mediante accordo tra le parti”.
L’accordo individuale tra azienda e lavoratore
Dal 1° aprile 2022, secondo la Legge n. 81/2017, il ricorso al lavoro agile sarà possibile solo previo accordo tra il dipendente ed il datore di lavoro:
- In forma scritta, ai fini della prova e della regolarità amministrativa;
- A tempo indeterminato o determinato.
Nel documento dovrà essere stabilita l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal dipendente.
Nello specifico, sarà necessario regolamentare:
- Tempi di riposo del lavoratore
- Forme e limiti all’esercizio del potere direttivo e di controllo dell’azienda
- Strumenti utilizzati dal lavoratore
- Misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dagli strumenti di lavoro
- Condotte punibili a livello disciplinare
- Eventuale diritto all’apprendimento.
L’accordo siglato dovrà essere trasmesso tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro “cliclavoro.gov.it – Aziende – Smart working”.
La comunicazione sarà costituita da dati relativi a:
- Datore di lavoro
- Lavoratore
- Rapporto di lavoro (quali data di assunzione, tipologia contrattuale, Posizione Assicurativa Territoriale e voce di tariffa INAIL)
- Copia dell’accordo individuale di smart-working e inserimento dei dati relativi a data di sottoscrizione, tipologia e, se a tempo determinato, la durata).
Inoltre, di recente è stato introdotto un Protocollo nazionale sul Lavoro agile privato, firmato dalle parti sociali (datoriali e sindacali) con il Ministero del Lavoro per regolare tutti gli aspetti della contrattazione, anche in materia di sicurezza.
Fonte Gazzetta Ufficiale