Sicurezza sul lavoro: rivalutazione delle sanzioni

Approvato il Decreto che rivaluta le sanzioni e le ammende su igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella misura del 15,9%

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2023 – NOTA INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 1159 del 09 novembre 2023, interviene in merito alla rivalutazione di sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’INL chiarisce che, l’incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n.
2).

Inoltre INL evidenzia che, in conformità al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).

Ancora, INL specifica che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione).

Di seguito alleghiamo il quadro riepilogativo inserito nella nota di INL, per le contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 1159 del 09 novembre 2023


Con Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 il Ministero del Lavoro, dal 1° luglio 2023 da il via alla rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 81/08 e da atti aventi forza di legge. 

Si tratta di una rivalutazione quinquennale prevista espressamente nel Testo Unico di Sicurezza. 

La variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del D.Lgs 81/08, risulta pari a 15,9%.

Di seguito riportiamo alcune fattispecie di violazione contenute nell’allegato I del D.Lgs 81/08

Sanzioni fino al 30.06.2013 (euro)Sanzioni rivalutate al 01.07.2013 (euro)Sanzioni rivalutate al 01.07.2018 (euro)Sanzioni con maggiorazione 2019 (euro)Sanzioni rivalutate al 01.07.2023 (euro)
Mancata nomina del RSPPDa € 2.500
a € 6.400
€ 2.740,00
€ 7.014,40
€ 2.792,06
€ 7.147,67
€ 3.071,27
€ 7.862,44
€ 3.559,60
€ 9.112,57
Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischiDa € 2.000 a € 4.000€2.192,00
€ 4.384,00
€ 2.333,65
€ 4.467,30
€ 2.457,02
€ 4.914,03
€ 2.847,69
€ 5.695,36
Mancata nomina del Medico CompetenteDa € 1.500 a € 6.000€ 1.708,61
€ 7.403,96
Mancato invio a INAIL e IPSEMA dei nominativi degli RLS già eletti o designati€ 300,00€ 328,80€ 335,05€ 368,56€ 427,16
Mancato verbale di riunione periodicaDa 500 a 1.800548
1.972,80
558,41
2010,28
614,25
2211,31
711,92
2562,91

Ricordiamo l’articolo 306, comma 4-bis, prevede che: “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,  salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto  nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al  decimale superiore”.

Questo meccanismo, introdotto dall’art. 147 del D.Lgs. 106/2009 che ha aggiunto all’art. 306 D.Lgs. 81/2008 il comma 4-bis, ha previsto, un automatismo di ricalcolo quinquennale, sempre basato sull’aumento degli indici Istat al consumo.

Fonte Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023

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