A seguito dei tragici eventi di Crans Montana, che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nei locali aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 674/2026.
Il provvedimento mira a definire un quadro normativo univoco per bar e ristoranti, delineando con precisione il confine tra la somministrazione e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. L’obiettivo è garantire l’applicazione di criteri di prevenzione incendi uniformi ed efficaci su tutto il territorio nazionale.
Ristoranti e bar: la circolare n°674/2026
La Circolare n. 674/2026 conferma che bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011, non essendo elencati nell’Allegato I del decreto. Permangono, tuttavia, gli obblighi di conformità qualora tali esercizi siano inseriti in complessi edilizi a loro volta soggetti, oppure siano dotati di impianti tecnologici a servizio (come centrali termiche con potenza superiore a 116 kW) che superano le soglie di assoggettabilità previste dalla norma.
Distinzione tra ristoranti/bar e locali di pubblico spettacolo
La differenza tra le due tipologie di attività è determinata dai seguenti criteri:
- Superficie: locali con estensione superiore a 200 m²
- Affollamento: presenza di oltre 100 occupanti
- Tipologia di attività: prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla semplice somministrazione, con stazionamento prolungato del pubblico (es. cinema, teatri, sale da ballo o centri congressi).
Pertanto, qualora un locale superi la superficie di 200 m² o un affollamento di 100 occupanti e vi si svolgano attività di intrattenimento, esso si configura come attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (n. 65 del D.P.R. 151/2011). In tali casi, l’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA antincendio e al rilascio della licenza di agibilità ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS (R.D. 773/1931). È tuttavia fondamentale ribadire che l’eventuale esclusione dalla classificazione di “pubblico spettacolo” non esonera il titolare dal dovere di una progettazione antincendio attenta e responsabile.
Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)
La Circolare n. 674/2026 fornisce indicazioni sulle attività accessorie (come il karaoke o piccoli intrattenimenti) svolte all’interno di bar e ristoranti. Tali attività possono determinare l’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 qualora l’intrattenimento assuma carattere prevalente. Risulta dunque necessario un riesame dell’inquadramento complessivo ogni volta che si verifichi una trasformazione funzionale del locale, che ne modifichi l’assetto distributivo, il layout, l’impiantistica o la gestione ordinaria dell’affollamento.
Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti
Per tali categorie non sussiste una regola tecnica di prevenzione incendi specifica, indipendentemente dalla densità di affollamento (anche oltre i 100, 200 o 300 occupanti). Di conseguenza, la definizione delle misure di sicurezza è interamente demandata alla valutazione del rischio sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro, in conformità con i criteri generali di sicurezza antincendio.
Per le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 (ovvero il 29/10/2022), resta valida la valutazione del rischio effettuata ai sensi del D.M. 10/03/1998, a condizione che non siano state apportate modifiche sostanziali. Al contrario, per tutte le attività avviate o che hanno subìto variazioni significative successivamente a tale data, la valutazione deve essere redatta obbligatoriamente secondo i criteri del nuovo D.M. 03/09/2021.
L’inquadramento antincendio per bar e ristoranti dipende dai seguenti parametri dimensionali:
- Rischio Basso: superficie entro i 1000 m² e affollamento fino a 100 occupanti. Si applica il Minicodice (D.M. 03/09/2021).
- Rischio non Basso: superficie superiore a 1000 m² o affollamento oltre i 100 occupanti. Si applica il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).
Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio – Chiarimenti applicativi
Il passaggio più significativo della Circolare riguarda la distinzione tra valutazione dei rischi e gestione delle emergenze. Mentre la prima è focalizzata sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, analizzando i rischi connessi all’organizzazione, alle mansioni e all’ambiente di lavoro, la seconda ha una portata universale. La gestione dell’emergenza, infatti, deve garantire la protezione di tutte le persone presenti nell’attività, siano essi dipendenti, collaboratori o utenti esterni.
Restano pertanto distinti i due piani normativi:
- il DVR tutela i lavoratori
- la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo.
È essenziale che il ruolo degli addetti antincendio sia perfettamente allineato con il Piano di Emergenza. In particolare, le loro mansioni devono rispondere agli scenari di incendio individuati per l’attività, garantendo che ogni addetto sappia esattamente come intervenire in base alle caratteristiche specifiche dell’ambiente in cui opera.
Il ruolo dell’addetto antincendio non si esaurisce nelle sole funzioni operative, come l’impiego di estintori o idranti. Egli deve garantire la costante sorveglianza delle condizioni di esercizio e la salvaguardia degli occupanti attraverso una gestione proattiva dell’emergenza. Risulta inoltre fondamentale la sua azione preventiva nel contrastare comportamenti rischiosi degli avventori (come l’accensione di fiamme libere o la violazione del divieto di fumo), che potrebbero innescare o accelerare l’evoluzione di un incendio.
