Sicurezza sul lavoro: la Sentenza 41/2026, PSC carente, condannato il CSP

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Con la sentenza n. 41/2026, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce la responsabilità penale circa i profili del CSP (art. 91, D.Lgs. 81/08) e del CSE (art. 92, D.Lgs. 81/08).

Con la sentenza n. 41/2026, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce la responsabilità penale circa i profili del CSP (art. 91, D.Lgs. 81/08) e del CSE (art. 92, D.Lgs. 81/08).

Al centro del verdetto, un infortunio occorso durante un restauro: un operaio è caduto riportando gravi lesioni a causa di un cantiere privo di adeguate protezioni. La Corte sottolinea come le carenze nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nella successiva vigilanza chiamino direttamente in causa i coordinatori per la sicurezza.

L’evento infortunistico si è verificato durante l’allestimento di un ponteggio su un edificio storico con facciata irregolare. La perizia ha evidenziato come il PSC redatto dal CSP fosse generico, privo di una valutazione dei rischi specifica per il sito.

 In particolare, il piano risultava carente riguardo a:

  • Protocolli operativi per il montaggio in zone esposte a caduta libera;
  • Individuazione e posizionamento di punti di ancoraggio certificati per sistemi anticaduta (linee vita temporanee);
  • Coordinamento e gestione delle interferenze tra le maestranze operanti su diversi livelli

 

La tesi della difesa, secondo cui la colpa sarebbe da attribuire unicamente al datore di lavoro per non aver controllato l’uso dei DPI, non ha convinto la Corte. La Suprema Corte ha ribadito che l’inadempienza del datore di lavoro non esonera il coordinatore dalle proprie responsabilità in presenza di un PSC strutturalmente carente.

La Posizione della Cassazione: Il PSC come “Progetto della Sicurezza”

Con la pronuncia 41/2026, la Cassazione definisce il PSC come il vero “motore” della sicurezza, non un peso burocratico.

Il coordinatore incorre in responsabilità penale se il piano:

    1. Privo di contestualizzazione: ignorare le criticità specifiche del restauro (es. cornicioni ammalorati o superfici sconnesse) rende il PSC inefficace e inesistente agli occhi della legge
    2. Carente nei contenuti minimi obbligatori: senza l’indicazione precisa di tempi, modi e dispositivi di protezione, il ruolo di “regista” della sicurezza del coordinatore viene meno, configurando una colpa per omissione

CSE e omessa segnalazione: le lezioni della Sentenza 41/2026

Oltre ai difetti di progettazione, la sentenza pone l’accento sulla condotta del CSE. La Corte rileva che il professionista, pur avendo riscontrato l’inadeguatezza delle protezioni, è rimasto inerte. Il CSE ha ignorato i segnali di allarme (PSC carente e protezioni improvvisate), mancando di:

  • Adeguamento: non ha imposto correzioni al piano originale
  • Contestazione: non ha formalizzato all’impresa esecutrice circa le gravi carenze riscontrate
  • Intervento: non ha bloccato il cantiere nonostante il palese rischio infortunistico

 

Il coordinatore non risulta essere un supervisore a “tempo pieno” come il preposto ma garantisce la tenuta del sistema di sicurezza. Se il Piano di Sicurezza (PSC) è carente alla base, il coordinatore risponde penalmente dell’infortunio: il difetto originario della pianificazione lo rende il principale responsabile dell’evento.

Conclusioni e consigli operativi

Per evitare di incorrere in sanzioni e responsabilità penali, i professionisti devono assicurarsi che:

  • Analisi dei Rischi: ogni PSC deve integrare rilievi fotografici e planimetrici aggiornati, che riflettano l’effettivo stato dei luoghi e le criticità del sito
  • Specificità delle misure: non basta citare “uso di imbracature”, ma occorre specificare dove e come ancorarsi.
  • Aggiornamento costante: Il CSE deve aggiornare il PSC se le condizioni di cantiere mutano rispetto alla progettazione iniziale.

 

Il messaggio della Cassazione è chiaro: la sicurezza non si fa con i moduli precompilati, ma con una progettazione tecnica rigorosa

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