Sentenza Cassazione n. 318/2026: Responsabilità datore di lavoro per omessa sicurezza nell’uso di scala doppia a incastro

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Con la sentenza 318/2026, la Cassazione analizza la responsabilità del datore di lavoro nell’organizzazione dei lavori in quota.

 Il focus è posto sull’adeguatezza delle attrezzature e sulla corretta redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), discriminando tra l’omissione dei doveri di vigilanza e l’eventuale condotta abnorme del lavoratore nell’esecuzione dei compiti affidati.

Il fatto

L’evento infortunistico ha coinvolto un addetto di un’impresa edile durante le fasi di finitura in cantiere. Il lavoratore, impegnato nella tinteggiatura di un soffitto mediante l’uso di una scala doppia a incastro con tronchi allungabili, è precipitato al suolo a seguito del ribaltamento dell’attrezzatura mentre tentava di raggiungere una porzione laterale della superficie.

Le indagini hanno confermato che l’incidente è riconducibile a:

  1. Scelta errata dell’attrezzatura: la scala era instabile per quel tipo di sforzo laterale.
  2. Mancanza di assistenza: non era stato previsto il supporto di un secondo lavoratore alla base.
  3. Lacuna nel POS: l’attività non era stata censita nel Piano Operativo di Sicurezza, precludendo l’impiego di attrezzature collettive più idonee, come i ponti su ruote (trabattelli).

Le tesi difensive

La difesa del datore di lavoro ha basato il ricorso in Cassazione su tre punti principali:

  • Variazione arbitraria dei compiti: il lavoratore avrebbe esteso autonomamente l’intervento al soffitto, andando oltre l’incarico ricevuto
  • Formazione e iniziativa del dipendente: data la formazione ricevuta, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi dall’uso della scala e sollecitare la fornitura di un trabattello
  • Assenza della posizione di garanzia: la difesa nega la responsabilità datoriale, ritenendo che la condotta del lavoratore abbia esorbitato dal perimetro di controllo esigibile.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna del datore di lavoro. La sentenza ribadisce che il debito di sicurezza non è delegabile al lavoratore, fondandosi su quattro pilastri normativi:

  • Inidoneità delle attrezzature (Art. 71, c. 2, D.Lgs. 81/08): il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire strumenti conformi e specifici per il compito. L’uso di una scala per la tinteggiatura di un soffitto è stato giudicato tecnicamente inadeguato rispetto a un trabattello.
  • Carenza del POS (Art. 96): l’omissione della lavorazione nel Piano Operativo di Sicurezza è una grave carenza organizzativa che ha impedito la valutazione preventiva dei rischi e la scelta dei mezzi idonei.
  • Posizione di garanzia e rischio: viene respinta la tesi della “auto-scelta” del lavoratore. Il datore di lavoro rimane il primario gestore del rischio e non può invocare il principio di affidamento per giustificare proprie mancanze valutative.
  • Aggravante della consapevolezza: è stata accertata la piena conoscenza, da parte dell’imputato, che il dipendente avrebbe operato in solitudine, rendendo ancora più palese la colpa per l’assenza di un secondo operatore a terra.

In conclusione, la responsabilità ricade sul datore di lavoro poiché l’incidente è la diretta conseguenza delle sue scelte: il pericolo che si è verificato è esattamente quello che l’osservanza delle regole sulla sicurezza avrebbe dovuto evitare.

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