Obbligo a carico dei Datori di Lavoro, di informare e formare gli addetti incaricati alla posa, manutenzione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare
Le nostre strade spesso sono interessate da attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare come cantieri stradali, manutenzione del verde, attività di soccorso, rifacimento manto stradale, apposizione segnaletica stradale, installazione dell’illuminazione pubblica, ecc.. Tali attività espongono i lavoratori a rischio di incidente stradale e di investimento.
Per ridurre il rischio, è necessario organizzare le attività con apposizione di opportuna segnaletica, nel rispetto della normativa vigente.
Corso per lavoratori addetti alla segnaletica stradale – Normativa di riferimento
Il 19 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 2013) che definisce i “criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, che sancisce l’obbligo di formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
Tale formazione, dal carattere specifico, deve essere considerata integrativa e non sostitutiva alla formazione obbligatoria che spetta tutti i lavoratori come previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Il Decreto Interministeriale del 22/01/2019, che sostituisce il DM 04/03/2013, individua ai sensi dell’articolo 161 comma 2-bis del D. Lgs. 81/2008, i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Il sopracitato Decreto Interministeriale fornisce indicazioni in merito:
- alle procedure di apposizione della segnaletica stradale, facendo riferimento anche all’Allegato I;
- all’informazione e formazione degli addetti ai lavori secondo la durata, contenuti minimi e modalità individuati nell’Allegato II;
- Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare.
Corso di formazione per addetti ai lavori stradali
Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in 3 moduli (giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per preposti.
In merito all’informazione e formazione, l’Allegato II del Decreto 22/01/2019 stabilisce lo schema dei corsi di formazione e aggiornamento per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, individuandone i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, i contenuti, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità.
Per la formazione viene fatta la distinzione tra lavoratori e preposti, prevendo per i primi una formazione della durata minima complessiva di 8 ore, mentre per i secondi una formazione minima di 12 ore, di cui 4 ore di modulo pratico per entrambi i percorsi.
L’aggiornamento della formazione è uguale per lavoratori e preposti ed è prevista una durata minima di 6 ore da svolgersi nel quinquennio successivo al corso di formazione.
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