Rischio biologico: modifiche agli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81/08 nel Decreto Ristori-bis
Il Decreto Legge 9 Novembre 2020, n. 149 modifica, con l’articolo 17, il Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sostituendo gli allegati XLVII e XLVIII con due nuovi allegati.
Cambia l’elenco e la descrizione delle Misure di contenimento di entrambe le tabelle.
Gli allegati contengono due tabelle con diverse voci relative alle misure di contenimento del rischio biologico ed i livelli di contenimento (livelli 2,3,4).
E’ specificato che l’indicazione “raccomandato” presente in alcune caselle dei livelli di contenimento, significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Introdotta una suddivisione delle misure di contenimento di entrambe le tabelle: prima c’era un elenco generico, ora sono suddivise e riferite a
- Luogo di lavoro
- Impianti
- Attrezzature
- Sistema di funzionamento
- Rifiuti
- Altre misure
Modifiche specifiche dell’Allegato XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO del D.lgs. n.81/2008
1. Cambia il titolo dell’Allegato, che diventa “INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO”
2. Vengono indicate alcune definizioni, in particolare:
• HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
• Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
• Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio.
Modifiche specifiche per Allegato XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI del D.lgs. n.81/2008
1. Resta la distinzione fra agenti biologici del gruppo 1 e agenti biologici dei gruppi 2,3,4 ma si elimina, per il gruppo 1 il riferimento al rispetto dei “principi di buona sicurezza e igiene professionale” per il rispetto dei “principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.
2. Nella Tabella oltre alle distinzioni per luogo di Lavoro, impianti, attrezzature ecc…, si introduce una sezione “informazioni generali”