Il Decreto Legge 9 Novembre 2020, n. 149 modifica, con l’articolo 17, il Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sostituendo gli allegati XLVII e XLVIII con due nuovi allegati.
Le modifiche riguardano le indicazioni su misure e livelli di contenimento (anche per i processi industriali) in base alla categoria di legge con cui gli agenti biologici sono classificati a seconda del rischio di infezione.Agente biologico del gruppo:
- 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Cambia l’elenco e la descrizione delle Misure di contenimento di entrambe le tabelle.
Gli allegati contengono due tabelle con diverse voci relative alle misure di contenimento del rischio biologico ed i livelli di contenimento (livelli 2,3,4).
E’ specificato che l’indicazione “raccomandato” presente in alcune caselle dei livelli di contenimento, significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Introdotta una suddivisione delle misure di contenimento di entrambe le tabelle: prima c’era un elenco generico, ora sono suddivise e riferite a
- Luogo di lavoro
- Impianti
- Attrezzature
- Sistema di funzionamento
- Rifiuti
- Altre misure
Modifiche specifiche dell’Allegato XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO del D.lgs. n.81/2008
1. Cambia il titolo dell’Allegato, che diventa “INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO”
2. Vengono indicate alcune definizioni, in particolare:
• HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
• Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
• Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio.
Modifiche specifiche per Allegato XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI del D.lgs. n.81/2008
1. Resta la distinzione fra agenti biologici del gruppo 1 e agenti biologici dei gruppi 2,3,4 ma si elimina, per il gruppo 1 il riferimento al rispetto dei “principi di buona sicurezza e igiene professionale” per il rispetto dei “principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.
2. Nella Tabella oltre alle distinzioni per luogo di Lavoro, impianti, attrezzature ecc…, si introduce una sezione “informazioni generali”