Rischio agenti biologici: modificati tre allegati del D.Lgs. 81/2008

Con il Decreto del 27 dicembre 2021 è stata recepita la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Attraverso questo recepimento il nuovo decreto sostituisce i seguenti allegati del Decreto legislativo 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2019/1833/UE:

  • XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici),
  • XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati)
  • XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento)

Nell’articolo parleremo di:

  1. Attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
  2. Classificazione degli agenti biologici
  3. Indicazioni su misure e livelli di contenimento

Attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Nell’allegato si indica che, laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 “riveli un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione”.

Allegato XLIV – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

L’allegato XLVI e la classificazione degli agenti biologici

Nel nuovo allegato XLVI si indica che nella classificazione “sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo”. Nella compilazione dell’elenco di agenti biologici classificati “non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati”.

La classificazione degli agenti biologici “è basata sull’effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani. Essa non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un’esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276”, sempre con riferimento al D.Lgs. 81/2008.

Nella tabella, l’espressione “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non inchino il contrario.
Tale modifica era già stata recepita nel D.L. 28/10/20 n. 137 convertito in L. 18/12/20 n. 176 (ar.t sexiesdecies) che aveva recepito sia la modifica dell’allegato XLVII che dell’allegato XLVIII.

Indicazioni su misure e livelli di contenimento

Si segnala, che il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito in L. 27/11/2020 n. 159 ha recepito la Direttiva UE 2020/739 inserendo nell’Allegato III il virus SARS-CoV-2 classificato 3 «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

Leggi il DL di recepimento della Direttiva 2019/1833/UE con Allegati

Fonte Governo

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