MODIFICHE DELLA NORMATIVA PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – COSA CAMBIA PER LE AZIENDE?

Nel mese di settembre il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nel corso del 2022.

  • 01 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;
  • 02 settembre 2021 – DECRETO GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
  • 03 settembre 2021 – DECRETO MINICODICE “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

Tali decreti andranno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998.

I decreti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana: DM 01 settembre 2021 sarà valido a partire dal 25 settembre 2022, il DM 02 settembre 2021 sarà valido a partire dal 4 ottobre 2022, mentre il DM 3 settembre 2021 dal 29 ottobre 2022.

Con il presente articolo approfondiremo le principali novità introdotte dai decreti rispetto a quanto previsto all’attuale normativa.

DECRETO CONTROLLI (entrata in vigore 25 settembre 2022)

Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.

Sono definiti i termini:

  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

La figura del “tecnico manutentore qualificato”

Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del decreto.

Registro dei controlli

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.

Circolare di chiarimento dei Vigili del Fuoco

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco a riguardo ha pubblicato la circolare 6 ottobre 2021, prot. 14804 per fornire i primi chiarimenti applicativi.

E’ composta dai seguenti paragrafi:

  • generalità;
  • requisiti dei docenti;
  • individuazione dei soggetti formatori;
  • elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
  • individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
  • esame di idoneità.

Alla circolare sono allegate anche 3 appendici:

  • Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  • Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
  • Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

DECRETO GSA (entrata in vigore 4 ottobre 2022)

Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il piano di emergenza.

Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:

  • si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

Livelli di rischio incendio

Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

  • il rischio basso sarà rinominato “livello 1″, aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;
  • il rischio medio sarà rinominato “livello 2”, rientreranno i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
  • il rischio alto sarà rinominato “livello 3”, rientreranno  tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.


DECRETO MINICODICE (entrata in vigore 29 ottobre 2022)

Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in  vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).

Cosa si intende per valutazione del rischio incendio “semplificata” ?

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

Deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d’incendio;

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

LA SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA ANTINCENDIO

Per la scelta delle misure di prevenzione incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

  1. luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio;
  2. luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/2021 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto (minicodice di Prevenzione Incendi).
  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

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