Rifiuti e imballaggi: in GU il Decreto che modifica il Testo Unico Ambientale

In vigore dal 16 giugno 2023 il D.Lgs n. 213/2022 che modifica e integra il D.Lgs n. 116 di settembre 2020 in materia di gestione rifiuti che ha recepito alcune direttive UE su rifiuti ed imballaggi in modifica del Testo Unico Ambientale D.Lgs n. 152/2006.

Il Decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020 rientra tra i Decreti in attuazione del Pacchetto di Economia Circolare dell’Unione europea che ha come obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035.

Il Decreto risulta come correttivo del Testo Unico Ambientale e modifica la Parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (ed allegati). E ancora, abroga altri articoli del D.Lgs. n.152/2006 oltre a modificare il  D.M. 8 aprile 2008 sulla “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Il Decreto legislativo n. 213/2022 di modifica al Decreto n. 116/2020

Anche il D.Lgs n. 213/2022 modifica la Parte IV del TUA (D.Lgs n. 152/2006) nei titoli I, II e III, a garanzia di maggior efficienza nel coordinamento e nella coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni degli ultimi anni.

Di seguito riportiamo le modifiche al Testo Unico Ambientale in ordine di articolo.

Responsabilità estesa del produttore

All’art. 1 del D.Lgs n. 213/2022, nella sezione dedicata alle disposizioni generali, sono presentate le modifiche di carattere generale sui rifiuti e in particolare:

  • Modifica dell’art. 178-bis del TUA, che sancisce la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell’inglese Extended Producer Responsibility), per l’esclusione della possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte
  • Modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori) da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione
  • Incentivi all’autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno
  • Modifica ad alcune definizioni del TUA – lettera c) dell’art. 183 – recante una precisazione: rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell’ambito di attività di impresa
  • Modifica al comma 3-sexies dell’art. 184-ter del TUA, prevedendo l’obbligo con cadenza annuale, per l’ISPRA, di redigere una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, con comunicazione al MiTE entro il 31 dicembre.
  • Modifica al comma 3 dell’art. 184 per escludere dai rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) i rifiuti prodotti:
    • da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali (lettera a) del comma in esame);
    • nell’ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.
  • Il comma 10 fa riferimento alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell’art. 188-bis del TUA con riferimento al RENTRI
  • Modifica all’articolo 190 del TUA, in cui sono stabiliti gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti
  • Modifica all’art. 193 del TUA, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all’entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale.

Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

L’art. 2 del D.Lgs n. 213/2022, fa riferimento alla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:

  • Corregge alcuni refusi contenuti nell’art. 195 
  • Interviene sull’art. 197, lett. d), che disciplina le competenze attribuite alle province per l’individuazione, in particolare, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, specificando che le province individuano tali siti in base ai criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento, dettati dai piani regionali di gestione dei rifiuti.

Misure per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti

L’art. 3 è dedicato al Servizio di gestione integrata dei rifiuti emodifica l’art. 205 del TUA che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. Nello specifico, la disciplina introduce il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione fatta per i rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale ai sensi dell’articolo 179.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

L’art. 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione
degli impianti di gestione dei rifiuti
.

Semplificazioni per il recupero di rifiuti

L’art. 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti, modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del TUA, che prevedono misure per l’esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.

Modifiche al Testo Unico Ambientale: Gestione degli imballaggi

L’articolo 6 suddiviso in 10 commi e racconta gli artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222,
223, 224 e 225 del TUA, afferendo alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati), Titolo II (Gestione degli imballaggi).

Gestione di particolari categorie di rifiuti

L’articolo 7, fa riferimento agli articoli 230, 232 e 237 del Codice dell’Ambiente in materia di particolari categorie di rifiuti.

  • Il comma 1 dell’articolo 7 riduce a tre anni la durata dell’obbligo di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti. Tale valutazione va fatta entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e che la documentazione relativa alla valutazione deve essere conservata insieme ai registri di carico e scarico
  • Si aggiorna il riferimento normativo alla disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico
  • Il comma 3 novella i commi 1, 4 e 6 dell’articolo 237 sulle prescrizioni riguardanti i sistemi di gestione che, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivano il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti stessi.
  • Si precisa che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue

Elenco dei rifiuti (art. 8)

L’articolo 8 modifica l’Allegato D contenente l’Elenco dei rifiuti della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del TUA.

Sistema sanzionatorio: dal 1° gennaio 2023 obbligo etichettatura degli imballaggi

La modifica riguarda il comma 1 dell’articolo 219 del TUA, in cui è fissata al 1° gennaio 2023 la
decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballagg
i recati dall’articolo 219.

Abrogazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Mite

L’articolo 10 dell’atto del Governo cancella la norma istitutiva del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Mite, cui finora sono stati tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché taluni altri soggetti che si occupano di rifiuti non pericolosi.

Fonte D.Lgs n. 213 del 23 dicembre 2022

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