Rifiuti: come effettuare l’attribuzione del codice CER?

Una breve guida per classificare un rifiuto con la corretta attribuzione del codice CER

Partiamo dalla definizione di “rifiuto”.
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

I rifiuti seguono una classificazione precisa:

     

      • secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali

      • secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

    Che cosa è il CER?

    Il codice CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti, fornisce la classificazione dei tipi di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE. L’allegato I è noto comunemente come Catalogo Europeo dei Rifiuti e si applica a tutti i rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero.

    I 20 capitoli del CER sono a loro volta suddivisi in un numero variabile di sottocapitoli. 
    Un codice CER è composto di 6 cifre suddivise in tre coppie: la prima identifica il capitolo, la seconda indica il sottocapitolo e l’attribuzione della terza coppia di cifre ottiene il codice completo. Il capitolo individua la fonte del rifiuto, ovvero l’attività che ha originato il rifiuto.

    Attribuzione del codice CER

    L’elenco dei rifiuti contenuti nell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

    La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il “nuovo” allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021).

    La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto del Mite n. 47 del 2021.

    Un codice CER, dunque è costituito da 3 coppie di numeri:

       

        • la prima coppia di cifre – che va da 00 a 20 – rappresenta la classe ed individua il processo produttivo e dunque il settore industriale da cui si origina la sostanza;

        • la seconda coppia di cifre – che va da 01 a 09 – indica la sottoclasse ed individua l’attività produttiva con la lavorazione specifica;

        • la terza coppia di cifre – che va da 01 a 99 – rappresenta la categoria, ovvero indica le sostanze effettivamente contenute all’interno del rifiuto, quindi la sua tipologia.

      Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

         

          • identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;

          • se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;

          • se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;

          • se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

        L’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 tuttavia ha carattere residuale. Chiarimenti in merito all’utilizzo di tali codici EER sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.

        Fonte Albo Gestori Ambientali

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