Sono soggetti a sanzione, coloro che conservano il registro di carico e scarico rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati dall’art. 190 del Testo Unico Ambientale
Il Mase, risponde ad un Interpello sciogliendo alcuni dubbi interpretativi legati alla sanzione (art. 258 Dlgs. 152/2006), in riferimento al luogo di conservazione del registro di carico e scarico rifiuti.
Il Mase, con interpello n. 70069/2023, precisa che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, Dlgs. 152/2006.
I luoghi di conservazione del registro carico e scarico rifiuti
L’art. 190 del Dlgs 152/2006, stabilisce l’obbligo generale di conservazione di un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti individuati dalla norma stessa, che deve essere necessariamente conservato nei luoghi espressamente indicati dalla norma:
- impianto di produzione
- impianto di stoccaggio
- impianto di recupero e/o smaltimento
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari
La regola non vale per i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati, che possono essere invece tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
L’art. 258, comma 2, Dlgs 152/2006, prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.
La risposta del Mase
Come sopra citato, l’art. 258, comma 2, Dlgs 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui registro risulti tenuto in modo incompleto, non conforme alla normativa vigente: ovvero conservato in luoghi diversi da quelli indicati dal Legislatore.