Rentri: entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Il regolamento RENTRI è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 il 31 maggio scorso ed entrerà in vigore il 15 giugno 2023

Leggi il DECRETO 4 aprile 2023, n. 59 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

La sigla RENTRi è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. La piattaforma definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

  • emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
  • tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il Regolamento pubblicato disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalita’ per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catastononche’ le modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalita’ di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalita’ di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  •  le modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
– i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
– gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
– i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Contributo annuale RENTRI

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un’officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche). I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al RENTRI volontariamente.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.  Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 Termini per l’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Modalità e adempimenti

Il Decreto Direttoriale n.143/2023 definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59      

  • Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

Struttura del RENTRI

Integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali, il RENTRI sarà gestito dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale, il sistema si articola in 2 sezioni :

  • Anagrafica: dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • Tracciabilità: dati relativi agli obblighi di annotazione su registro di carico e scarico rifiuti e sul documento di trasporto rifiuti, nonché ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione

Fonte DECRETO 4 aprile 2023, n. 59 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

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