Regolamento REACH: obblighi e responsabilità per i soggetti coinvolti

In questo articolo analizzeremo il Regolamento REACH e le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli di interesse direttamente delle imprese.


Il REACH mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, pertanto uno dei principi riformatori del Regolamento è l’inversione dell’onere della prova: sono i produttori e gli importatori di sostanze chimiche a dover accertare le caratteristiche delle loro sostanze e a dimostrare che la loro commercializzazione può avvenire senza pericolo per la salute umana e per l’ambiente; non ricadendo più tale obbligo sulle Autorità nazionali e comunitarie.

Al sistema industriale è dunque richiesto un ruolo attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche e deve a tal fine porre in essere una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.

Che cosa è il Regolamento REACH?

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 chiamato anche Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), è una normativa, entrata in vigore il 1° giugno 2007, che introduce un sistema integrato per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dell’utilizzo di sostanze chimiche. Lo scopo è quello di assicurare un maggior livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, con l’idea di mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Tale procedura interessa circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere
manifatturiere.

Il regolamento riguarda la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli

Le aziende devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea. Esse devono dimostrare all’ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche, come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Quali sono i soggetti coinvolti dal Regolamento REACH?

Molti sono i soggetti coinvolti dalla normativa REACH: produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il REACH impone a tali soggetti specifici adempimenti.

Anche se indirettamente, sono coinvolti anche: consumatori finali, laboratori di saggio, centri privati di ricerca, associazioni di categoria e servizi di consulenza privati.

Obblighi e responsabilità Regolamento REACH

– Produttori di sostanze

  • Registrare le sostanze prodotte in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno prima di iniziare la fabbricazione o l’importazione
  • Valutare la sicurezza chimica per ogni sostanza prodotta in quantità a partire da 10 tonnellate/anno, e documentare i risultati della valutazione nella relazione sulla sicurezza chimica
  • Comunicare le informazioni sulla sicurezza della sostanza lungo la  catena di approvvigionamento fornendo una Scheda dati di sicurezza (SDS) per le sostanze pericolose (art. 31 e Allegato II)
  • Verificare se una sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o nell’elenco di quelle soggette a restrizione (Allegato XVII). In caso positivo, conformarsi agli obblighi previsti.

– Importatori di sostanze in quanto tali e/o miscele

  • Verificare se il produttore extraeuropeo ha nominato un rappresentante esclusivo che adempia gli obblighi previsti per gli importatori di sostanze, miscele e/o articoli
  • In presenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore EU è considerato un utilizzatore a valle con i conseguenti obblighi
  • In assenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore ha gli stessi obblighi del produttore, come registrare le sostanze importate a partire da 1 tonnellata/anno.

– Produttori e importatori di articoli

  • Rispettare tutti gli obblighi previsti per gli utilizzatori a valle (nel caso si producano articoli a partire da sostanze/miscele)
  • Registrare le sostanze che vengono rilasciate intenzionalmente dagli articoli, se i quantitativi di sostanze rilasciate, contenuti negli articoli importati, superano la soglia di 1 tonnellata/anno e se non registrate per quell’uso specifico dal produttore della sostanza (art. 7.1)
  • Notificare  all’ECHA la presenza, nella composizione degli articoli, di una sostanza inserita nella Candidate List se in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso e se contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata/anno per produttore o importatore (art. 7.2)
  • Comunicare ai clienti, e ai consumatori su richiesta, le informazioni sull’uso sicuro della sostanza, se si tratta di una sostanza inclusa nella Candidate List presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (art. 33)
  • Controllare e assicurarsi che nessuna sostanza contenuta nell’articolo sia soggetta alla procedura di restrizione (Allegato XVII) per l’uso che ne viene fatto.

Le schede di sicurezza non sono richieste per gli articoli.

– Utilizzatori ”a valle” di sostanze  e miscele

Per utilizzatori a valle, si intendono quelle aziende o individui che utilizzano una sostanza chimica, in quanto tale o accorpata in una miscela, durante un’attività professionale o industriale.

Gli utilizzatori a valle non hanno l’obbligo di registrazione, ma per garantire l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche sono tutti tenuti a:

  • Identificare e applicare entro 12 mesi  le misure indicate nella Scheda dati di sicurezza (SDS e negli eventuali scenari di esposizione allegati), ricevuta dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa
  • Comunicare le informazioni sulla sicurezza al fornitore di una sostanza se le misure di gestione del rischio non sono appropriate o si dispone di nuove informazioni sul pericolo o la classificazione
  • Comunicare al  cliente a valle le informazioni su una sostanza o miscela pericolosa mediante una Scheda dati di sicurezza (SDS)
  • Rispettare le condizioni di autorizzazione per le sostanze elencate in Allegato XIV: l’utilizzatore a valle ha la possibilità di richiedere l’autorizzazione se la sostanza è fondamentale per la sua attività. Se alcuna autorizzazione è concessa a lui né a un’altra impresa a monte della catena di approvvigionamento, deve interrompere l’uso di tale sostanza e cercare alternative più sicure. Nel caso in cui sia rilasciata un’autorizzazione al proprio fornitore a monte, l’utilizzatore a valle ha l’obbligo di effettuare una notifica all’ECHA entro la prima fornitura della sostanza autorizzata
  • Rispettare eventuali restrizioni d’uso per le sostanze elencate in Allegato XVII

– Distributori

Di norma, i distributori non sono tenuti a registrare né fare richiesta di autorizzazione. A loro però spetta:

  • Verificare che le sostanze chimiche che forniscono rispettino gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione del REACH
  • Assicurare il flusso delle informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento
  • Rispettare gli obblighi degli importatori, qualora forniscano prodotti chimici direttamente dal territorio esterno alla UE

L’ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche, per fornire a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dal Regolamento REACH un primo orientamento sui propri obblighi, ha creato un tool interattivo: il Navigator. Clicca qui per consultare il tool “Navigator“.

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