Regolamento REACH: obblighi e responsabilità per i soggetti coinvolti

In questo articolo analizzeremo il Regolamento REACH e le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli di interesse direttamente delle imprese.


Il REACH mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, pertanto uno dei principi riformatori del Regolamento è l’inversione dell’onere della prova: sono i produttori e gli importatori di sostanze chimiche a dover accertare le caratteristiche delle loro sostanze e a dimostrare che la loro commercializzazione può avvenire senza pericolo per la salute umana e per l’ambiente; non ricadendo più tale obbligo sulle Autorità nazionali e comunitarie.

Al sistema industriale è dunque richiesto un ruolo attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche e deve a tal fine porre in essere una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.

Che cosa è il Regolamento REACH?

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 chiamato anche Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), è una normativa, entrata in vigore il 1° giugno 2007, che introduce un sistema integrato per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dell’utilizzo di sostanze chimiche. Lo scopo è quello di assicurare un maggior livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, con l’idea di mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Tale procedura interessa circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere
manifatturiere.

Il regolamento riguarda la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli

Le aziende devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea. Esse devono dimostrare all’ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche, come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Quali sono i soggetti coinvolti dal Regolamento REACH?

Molti sono i soggetti coinvolti dalla normativa REACH: produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il REACH impone a tali soggetti specifici adempimenti.

Anche se indirettamente, sono coinvolti anche: consumatori finali, laboratori di saggio, centri privati di ricerca, associazioni di categoria e servizi di consulenza privati.

Obblighi e responsabilità Regolamento REACH

– Produttori di sostanze

  • Registrare le sostanze prodotte in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno prima di iniziare la fabbricazione o l’importazione
  • Valutare la sicurezza chimica per ogni sostanza prodotta in quantità a partire da 10 tonnellate/anno, e documentare i risultati della valutazione nella relazione sulla sicurezza chimica
  • Comunicare le informazioni sulla sicurezza della sostanza lungo la  catena di approvvigionamento fornendo una Scheda dati di sicurezza (SDS) per le sostanze pericolose (art. 31 e Allegato II)
  • Verificare se una sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o nell’elenco di quelle soggette a restrizione (Allegato XVII). In caso positivo, conformarsi agli obblighi previsti.

– Importatori di sostanze in quanto tali e/o miscele

  • Verificare se il produttore extraeuropeo ha nominato un rappresentante esclusivo che adempia gli obblighi previsti per gli importatori di sostanze, miscele e/o articoli
  • In presenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore EU è considerato un utilizzatore a valle con i conseguenti obblighi
  • In assenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore ha gli stessi obblighi del produttore, come registrare le sostanze importate a partire da 1 tonnellata/anno.

– Produttori e importatori di articoli

  • Rispettare tutti gli obblighi previsti per gli utilizzatori a valle (nel caso si producano articoli a partire da sostanze/miscele)
  • Registrare le sostanze che vengono rilasciate intenzionalmente dagli articoli, se i quantitativi di sostanze rilasciate, contenuti negli articoli importati, superano la soglia di 1 tonnellata/anno e se non registrate per quell’uso specifico dal produttore della sostanza (art. 7.1)
  • Notificare  all’ECHA la presenza, nella composizione degli articoli, di una sostanza inserita nella Candidate List se in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso e se contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata/anno per produttore o importatore (art. 7.2)
  • Comunicare ai clienti, e ai consumatori su richiesta, le informazioni sull’uso sicuro della sostanza, se si tratta di una sostanza inclusa nella Candidate List presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (art. 33)
  • Controllare e assicurarsi che nessuna sostanza contenuta nell’articolo sia soggetta alla procedura di restrizione (Allegato XVII) per l’uso che ne viene fatto.

Le schede di sicurezza non sono richieste per gli articoli.

– Utilizzatori ”a valle” di sostanze  e miscele

Per utilizzatori a valle, si intendono quelle aziende o individui che utilizzano una sostanza chimica, in quanto tale o accorpata in una miscela, durante un’attività professionale o industriale.

Gli utilizzatori a valle non hanno l’obbligo di registrazione, ma per garantire l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche sono tutti tenuti a:

  • Identificare e applicare entro 12 mesi  le misure indicate nella Scheda dati di sicurezza (SDS e negli eventuali scenari di esposizione allegati), ricevuta dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa
  • Comunicare le informazioni sulla sicurezza al fornitore di una sostanza se le misure di gestione del rischio non sono appropriate o si dispone di nuove informazioni sul pericolo o la classificazione
  • Comunicare al  cliente a valle le informazioni su una sostanza o miscela pericolosa mediante una Scheda dati di sicurezza (SDS)
  • Rispettare le condizioni di autorizzazione per le sostanze elencate in Allegato XIV: l’utilizzatore a valle ha la possibilità di richiedere l’autorizzazione se la sostanza è fondamentale per la sua attività. Se alcuna autorizzazione è concessa a lui né a un’altra impresa a monte della catena di approvvigionamento, deve interrompere l’uso di tale sostanza e cercare alternative più sicure. Nel caso in cui sia rilasciata un’autorizzazione al proprio fornitore a monte, l’utilizzatore a valle ha l’obbligo di effettuare una notifica all’ECHA entro la prima fornitura della sostanza autorizzata
  • Rispettare eventuali restrizioni d’uso per le sostanze elencate in Allegato XVII

– Distributori

Di norma, i distributori non sono tenuti a registrare né fare richiesta di autorizzazione. A loro però spetta:

  • Verificare che le sostanze chimiche che forniscono rispettino gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione del REACH
  • Assicurare il flusso delle informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento
  • Rispettare gli obblighi degli importatori, qualora forniscano prodotti chimici direttamente dal territorio esterno alla UE

L’ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche, per fornire a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dal Regolamento REACH un primo orientamento sui propri obblighi, ha creato un tool interattivo: il Navigator. Clicca qui per consultare il tool “Navigator“.

Corso di formazione “Regolamento REACH applicato agli Articoli”

— OBIETTIVO DEL CORSO

Il Regolamento REACH definisce la gestione delle sostanze chimiche e riguarda le aziende del settore chimico ma anche a tutte quelle della filiera produttiva. Per tale motivo tutti coloro che sono chiamati ad adempiere agli obblighi REACH devono essere adeguatamente formati ed informati su tutte le novità. Scoprile nel nostro corso di formazione.

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