Il 14 giugno 2023 l’Agenzia Europea ECHA ha aggiornato la candidate List, ovvero la lista delle sostanze estremamente preoccupanti “ SVHC” (Substancesc of Very High Concern Identification) suscettibili di avere effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente.
La lista è pubblicata in conformità all’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, ad oggi contiene 235 voci, con l’inserimento nella lista di due sostanze:
- Difenil (2,4 6-trimetilbenzoil) ossido di fosfina: tossica per la riproduzione
- Bis (4-clorofenile) solfone: tossica perché molto persistente e bioaccumulabile (vPvB)
L’inclusione di una sostanza in Candidate List non ne vieta l’utilizzo come sostanza tal quale, in miscela o in articoli; tuttavia, impone alle aziende interessate di rispettare una serie di obblighi previsti dal Regolamento REACH e non solo. Tali obblighi, che entrano in vigore a partire dalla data di inclusione, riguardano non soltanto le sostanze incluse nell’elenco da sole o in miscele, ma anche quelle presenti in articoli.
È necessario verificare se nei prodotti commercializzati siano incluse una o più sostanze preoccupanti (235 SVHC). Infatti, se tali prodotti contengono al loro interno una delle 235 SVHC in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso, calcolato sul singolo componente, è necessario fornire ai propri clienti (Reg. 1907/2006 REACH – Art. 33), nonché ad ECHA tramite la notifica SCIP, il nome della sostanza e le istruzioni di uso sicuro.
È fondamentale inoltre collaborare con i fornitori coinvolgendoli nell’analisi dei prodotti al fine di gestire al meglio gli obblighi di conformità previsti dal Regolamento REACH, e di aggiornare le proprie dichiarazioni, informando i clienti.
Al seguente Link al sito dell’Agenzia Europea per le Sostanze chimiche ECHA, la sintesi degli obblighi derivanti dall’inclusione di sostanze estremamente preoccupanti – SVHC – nell’elenco delle
sostanze candidate.
Fonte: ECHA