Registro imprese legno: obbligo di iscrizione per gli operatori EUTR

Dal 16 gennaio 2023 gli operatori EUTR devono procedere con le nuove iscrizioni o i rinnovi al Registro Imprese Legno (RIL) per l’anno 2023.

Il RIL, Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Operatori EUTR), in vigore da aprile 2022, è stato istituito ai sensi dell’European Timber Regulation (Regolamento EUTR CE 995/2010). L’obiettivo del RIL è il contrasto al commercio illegale.

Le disposizioni e le iscrizioni o rinnovi sono disciplinate dal decreto interministeriale DM 9 febbraio 2021.

L’iscrizione al RIL per l’anno 2023 ha validità dal momento d’iscrizione fino al 15 gennaio 2024 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore EUTR, pagando una quota di iscrizione pari a 20 euro. 

Cosa si intende per operatore ai fini EUTR e quali sono i suoi obblighi?

L’operatore è colui che commercializza sul mercato dell’UE legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.
L’operatore, che si tratti di legno nazionale o importato, è comunque tenuto ad esercitare la “dovuta diligenza” prima di immettere legno nel mercato dell’UE. Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.
L’ operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo (MO).
L’operatore deve tenere un registro della dovuta diligenza di cui all’art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti EUTR, le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio.

Chi sono i soggetti esonerati a iscriversi al Registro Imprese Legno?

Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro:

  • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti;
  • coloro che commercializzano sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), NON inclusi nell’allegato al regolamento oppure prodotti derivati dal legno di un tipo indicato nell’allegato realizzati con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto oppure paste di legno e carta a base di bambù.

NON sono esonerati dall’iscrizione gli operatori iscritti ad altre tipologie di Registri, quali ad es. Registri fitosanitari, Registri provinciali di imprese forestali, Registri regionali di imprese forestali che non rispondono ai criteri minimi stabiliti dal DM n. 4470 del 29 aprile 2020 “Albi regionali delle imprese forestali”.

Sono previste sanzioni per la mancata iscrizione al RIL?

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha predisposto un opuscolo di rapida consultazione, a disposizione di ogni componente della filiera legno disponibile al seguente link

Fonte: MASAF

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