Regione Lombardia: pubblicata la nuova legge sulla formazione in materia di sicurezza

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Pubblicata sul supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia -BURL- del 13 febbraio 2026 la Legge Regionale 10 febbraio 2026 n°4 recante  Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009.

La legge si fonda su due pilastri interconnessi: l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori e l’adozione di una piattaforma informatica dedicata.

Con la L.R. 10 febbraio 2026, n. 4, la Regione Lombardia introduce un modello formativo sulla sicurezza basato su criteri di trasparenza e rigore. I punti cardine della riforma mirano a rendere il sistema:

  • più verificabile  (elenco e requisiti)
  • più tracciabile  (piattaforma e comunicazioni)
  • più controllabile  (accesso ATS/INL)
  • più affidabile  (attestati collegati alla piattaforma e regime sanzionatorio)

Quali sono i punti cardine introdotti dalla Legge Regionale 10 febbraio 2026 n°4?

Di seguito si riporta l’analisi dettagliata dei punti fondamentali della L.R del 10 febbraio 2026 n°4:

Art 1 – Oggetto e finalità 

In linea con il D.Lgs. 81/2008 e la normativa nazionale, questa legge disciplina i corsi di formazione e aggiornamento per la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di prevenire infortuni e malattie professionali. Restano salve le disposizioni del comma 2.

 

  • Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge i corsi di formazione o di aggiornamento: 
    • formazione per la prevenzione incendi (art. 46, D.Lgs. 81/08)
    • abilitazioni alla conduzione di generatori a vapore (art. 73 bis, D.Lgs. 81/08)
    • corsi professionali per addetti alla rimozione e bonifica dell’amianto (L. 257/92)

    • oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifi­che competenze regionali

Art 2- Elenco regionale dei soggetti formatori 

  1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:

2. Rientrano tra i soggetti formatori istituzionali quelli definiti al punto 1.1 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (relativo alla formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008), oltre ai seguenti enti regionali:

  • ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali)
  • AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza)
  • Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
  • Polis-Lombardia

 

3. I soggetti formatori istituzionali di cui al comma 2 sono iscritti di diritto nell’elenco regionale.

4. I soggetti formatori accreditati sono gli enti già iscritti al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro (L.R. 19/2007). Per operare in ambito sicurezza, tali soggetti devono possedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni, dal D.Lgs. 81/2008 (Allegato XXI) e dalla stessa normativa regionale:

  • Esperienza triennale nella formazione sulla sicurezza (non richiesta per i corsi base a lavoratori, dirigenti o preposti, per i quali basta l’accreditamento regionale)
  • non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali
  • nessun provvedimento sanzionatorio negli ultimi due anni per le gravi violazioni di cui all’Allegato Ial lgs. 81/2008.

 

5. Gli altri enti formatori (Sezione III) possono iscriversi all’elenco regionale se dimostrano 3 anni di esperienza specifica (tranne che per la formazione base dei dipendenti) e se non hanno ricevuto sanzioni gravi per violazioni della sicurezza negli ultimi due anni.

6. L’elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.

7. L’iscrizione nell’elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

8. L’elenco è pubblicato sul sito della Regione.

9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale di coordinamento (ex art. 7 D.Lgs. 81/2008), definisce i criteri per l’iscrizione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco regionale, nonché le procedure per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori

Art. 3-Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma regionale è costituita dalla piattaforma informatica regionale

  1. Verrà creata una nuova piattaforma informatica regionale per monitorare i corsi di sicurezza. Questo strumento permetterà alle ATS e all’Ispettorato del Lavoro (quest’ultima previa intesa) di consultare i dati in tempo reale per pianificare e gestire meglio le ispezioni e i controlli.

 

  1. Tutti i soggetti formatori iscritti all’elenco regionale (Sezioni I, II e III) devono registrare sulla piattaforma informatica l’avvio di ogni corso, indicando il calendario e l’elenco dei partecipanti. La conclusione del corso deve essere comunicata tramite la medesima piattaforma entro trenta giorni dal termine delle attività.

 

  1. L’obbligo di inserire i dati sulla piattaforma informatica riguarda anche i datori di lavoro che svolgono direttamente la formazione per i propri dipendenti (lavoratori, preposti e dirigenti), secondo le condizioni previste dall’Accordo Stato-Regioni.

 

  1. Entro sei mesi, la Regione definirà come dovrà funzionare la nuova piattaforma informatica. Il sistema permetterà di rilasciare attestati validi e comunicherà con altri database esistenti. Verranno inoltre fissate le regole per proteggere la privacy degli utenti e la data in cui il portale diventerà operativo.

Art 4- Sanzioni

  1. L’erogazione di corsi sulla sicurezza senza la necessaria iscrizione all’elenco regionale (Sezioni II e III) comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. È inoltre previsto il divieto di iscrizione nell’elenco stesso per un periodo di dodici mesi. 

 

  1. Per i soggetti formatori dell’elenco regionale e i datori di lavoro che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti all’invio delle comunicazioni da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a sei mesi.

 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, i formatori e i datori di lavoro che rilasciano attestati al di fuori della piattaforma regionale sono soggetti a una sanzione da 100 a 600 euro per ogni singolo attesto. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi.

Art 5- Monitoraggio

 Il Comitato monitora l’applicazione della presente legge al fine di coordinare le politiche regionali in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro

Art 6- Modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009

La legge interviene sull’art. 60 quater della l.r. 33/2009 (testo unico sanità) modificando:

  • la formulazione sulla destinazione a formazione/aggiornamento del personale;
  • l’incremento percentuale dal 2% al 4%e l’estensione dell’utilizzo anche a iniziative di sensibilizzazione e a studi/ricerche;
  • l’introduzione di una ulteriore quota (fino a un massimo del 4%) destinabile a finanziare le funzionalità e la continuità gestionale della piattaforma informatica prevista dalla legge

Art 7- Disposizione finale

L’entrata in vigore della riforma è scandita da tempistiche differenziate, legate all’adozione degli atti attuativi della Giunta e all’operatività della piattaforma:

  • Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle delibere attuative diventeranno operativi i nuovi obblighi di abilitazione e iscrizione
  • Entro 6 mesi dall’attivazione della piattaforma entrerà in vigore il nuovo regime sanzionatorio per le mancate comunicazioni e per l’emissione di attestati non tracciati

 

Questo passaggio è cruciale: la piena operatività dipende dagli atti attuativi e dall’effettiva attivazione della piattaforma.

Art 8 -Clausola valutativa

 Il Consiglio regionale monitora l’efficacia della legge e i progressi compiuti nel sistema di vigilanza sulla formazione. Per consentire questo controllo, la Giunta regionale presenterà ogni due anni una relazione dettagliata sui risultati ottenuti.

Art 9 – Norma finanziaria

  1. La Regione stanzia 1,2 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028.
  • Questi fondi sono inseriti nel bilancio sanitario (Tutela della salute)
  • Dal 2029 in poi, la cifra verrà confermata di anno in anno con le normali leggi di bilancio

 

  1. La copertura economica è garantita interamente dagli introiti delle multe (sanzioni amministrative) pagate per violazioni in materia sanitaria e di sicurezza. In pratica, le aziende che non rispettano le regole finanziano, attraverso le sanzioni, il sistema di controllo (la piattaforma digitale) e le attività di formazione e ricerca.

 

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