Regione Lombardia: emissioni in atmosfera e autorizzazione sulle sostanze pericolose da presentare con relazione entro il 1° gennaio 2025

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Nota di Regione Lombardia in merito alle emissioni in atmosfera e autorizzazione sulle sostanze pericolose da presentare con relazione entro il 01 gennaio 2025

 
I Gestori degli stabilimenti/installazioni in cui sono utilizzate sostanze di elevata pericolosità nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera, sono obbligati ad alcuni adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale dalla disciplina vigente.
 
Nello specifico l’art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) prevede che per gli stabilimenti/installazioni già in esercizio dal 28 agosto 2020, dovesse essere presentata alla Provincia entro la scadenza del 28 agosto 2021 una Relazione nella quale comunicare:
  • le specifiche sostanze utilizzate
  • analizzare la disponibilità di alternative,
  • prendere in considerazione i rischi
  • esaminare la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze
Inoltre, sempre in capo ai Gestori degli stabilimenti/installazioni in esercizio alla data del 28 agosto 2020, l’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 102/2020 dispone l’obbligo di presentare alla Provincia domanda di autorizzazione entro la scadenza del 01 gennaio 2025.
 
Regione Lombardia con nota, chiarisce che tali Gestori “sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 c.3 entro il 1° Gennaio 2025 , o entro una data precedente eventualmente indicata dall’Autorità competente, solo nel caso in cui quest’ultima lo abbia espressamente richiesto alla luce della relazione ricevuta.”
 
Fonte Regione Lombardia – Registro ufficiale del 20 novembre 2024

DGR di Regione Lombardia del 07 giugno 2021 – n. XI/4837 contenente le Linea Guida regionali per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7 bis del Testo Unico Ambientale

Il D.Lgs 102/2020 apporta una serie di modifiche alla Parte V del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), introducendo in particolare il comma 7bis dell’art. 271 che prevede sinteticamente, che i Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni/AUA o delle installazioni AIA in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino all’Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Il Legislatore prevede inoltre una sanzione amministrativa in caso di mancata trasmissione della relazione, non fornendo però ulteriori indicazioni su aspetti che possono incidere in modo determinante sui contenuti della relazione, sugli esiti delle valutazioni e, di conseguenza, sulla necessità di apportare interventi ai cicli produttivi che possono risultare particolarmente complessi e onerosi.

Pertanto, Regione Lombardia, con la dgr 7 giugno 2021 – n. XI/4837 definisce una Linea Guida per agevolare ed uniformare l’attività di predisposizione della relazione da parte dei Gestori in attuazione del nuovo comma 7bis dell’art. 271 del d.lgs 152/2006, provvedendo in particolare a fornire chiarimenti/indicazioni sui seguenti aspetti:

  • quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
  • il campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis alla luce di quanto già previsto dalla normativa ambientale;
  • fornire alcuni criteri utili a valutare la ‘fattibilità tecnico-economica’ degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della “significatività” delle emissioni;
  • delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.

Al fine di agevolare l’applicazione della Linea Guida, in particolare per quanto concerne i criteri da utilizzare per determinare la significatività delle emissioni o la classificazione delle sostanze/miscele, nel sub-allegato 1A alla delibera sono state fornite una serie di indicazioni operative ed esempi applicativi.

Con la delibera vengono, altresì, aggiornate alcune disposizioni di carattere amministrativo, sempre in tema di utilizzo di sostanze pericolose, alla luce delle ulteriori modifiche apportate dal d.lgs 102/2020 concernenti la possibilità di avvalersi dei regimi autorizzativi semplificati previsti dai commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006 disciplinate in Lombardia dalla dgr 983/2018, in caso di presenza di sostanze “estremamente preoccupanti”.

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