I soggetti sottoposti a regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)”, che sono stati istituiti prima del 26 settembre 2020 data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 settembre n. 116, devono comunicare al MiTE le modifiche apportate ai propri statuti entro il 1° giugno p.v.
La riforma della gestione dei rifiuti del 3 settembre n. 116/2020, ha ri-scritto la disciplina della EPR – la responsabilità estesa del produttore del prodotto.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 26 settembre 2020 e sono valide per tutti i regimi di EPR istituiti prima dell’entrata in vigore del sopra citato decreto.
Ora invece, è tempo anche per quei soggetti sottoposti ai regimi di EPR istituiti prima del 26 settembre 2020, di inviare comunicazione al MiTE con le modifiche statutarie conformi alla nuova disciplina UE sui rifiuti.
La scadenza per tale comunicazione è fissata per il 1° giugno 2022.
Il MiTE nei 60 giorni successivi alla comunicazione, può indicare le modifiche da apportare allo Statuto, che dovranno essere nuovamente notificate al Mite nei 30 giorni successivi.
Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente delle modifiche da apportare ovvero in caso di mancata modifica di ufficio nei sessanta giorni successivi al 1° giugno 2022.
Con questa procedura, partirà ufficialmente il dialogo imprese-ministero che porterà al pieno adeguamento sulla gestione dei rifiuti previsto per il 5 gennaio 2023.
Fonte MiTE