Radiazioni ionizzanti: Recepita direttiva Europea – In vigore dal 27 agosto 2020
In vigore dal 27 agosto 2020 il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 abroga e sostituisce la precedente normativa in materia di protezione da radiazioni ionizzanti. Il Decreto introduce importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto dalla direttiva europea 2013/59/Euratom.
Le principali novità del provvedimento:
Sorveglianza sanitaria
Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti ai fattori di rischio, la direttiva prevede che:
• il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore;
• si informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto;
• la sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro;
• gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.
Ambiente
- Definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti;
• la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto.
Processi, controlli e sanzioni
La razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi e dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale, “al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni.
La destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Piano d’azione per il radon
L’art. 10 del D.Lgs. prevede che entro il 27 agosto 2021 sia adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.
L’art. 12 fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.