Radiazioni ionizzanti – materiali contenenti radionuclidi naturali e materiali da costruzione: valutazione entro il 30 giugno 2022

Entro il 30 giugno 2022, misurazione della concentrazione di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale e termine del regime transitorio della sorveglianza radiometrica su materiali metallici

Entro il 30 Giugno 2022 i gestori di pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale devono provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa, ai sensi del D.Lgs 101/2020.

L’adempimento è riferito alle attività nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui che non può essere trascurato per la radioprotezione e l’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui alla Tabella II-I dell’allegato II del Dlgs 101/2020, che comportano:

  • l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
  • la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

L’elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione è riportato di seguito.

Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei materiali, prima dell’immissione stessa, garantisce che sono determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi definiti dalla norma stessa, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l’indice di concentrazione di attività;

Elenco dei materiali da costruzione

I. Materiali naturali

a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
– granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss)
– porfidi
– tufo
– pozzolana
– lava
– derivati delle sabbie zirconifere

II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

– ceneri volanti
– fosfogesso
– scorie di fosforo, stagno, rame
– fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio)
– residui della produzione di acciaio

Entro la stessa data, cioè quella del 30 Giugno 2022, terminerà il regime transitorio della sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo, di cui all’articolo 72 del Dlgs 101/2020, con l’applicazione del nuovo Allegato XIX.

Fonte Portale Agenti Fisici – PAF

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