Radiazioni ionizzanti: protezione per le attività emergenziali

Il Ministero dell’Interno con Decreto del 22 aprile regola le modalità e livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti del personale che partecipa alle attività emergenziali.

I lavoratori e il personale che partecipano alle attività emergenziali, in relazione all’attività a cui sono adibiti, possono incorrere in una esposizione professionale di emergenza, data dal rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti. Nel caso del Corpo VVF il Decreto si applica al personale facente parte dei nuclei di intervento N-R.

Il Decreto richiama espressamente il “Decreto Radiazioni Ionizzanti”, D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 che si applica per tutti gli aspetti non espressamente trattati dal Decreto 22 aprile 2022.

Le attività interessate

Le principali attività lavorative che determinano l’esposizione professionale di emergenza alle radiazioni ionizzanti sono le seguenti:

  • Soccorso e salvataggio delle persone in imminente pericolo
  • Contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi
  • Messa in sicurezza di materiali radioattivi
  • Decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti
  • Delimitazione delle aree contaminate
  • Monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari
  • Verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento
  • Bonifica di ambienti contaminati

Alla luce del Decreto 22 aprile 2022 (art.3) in situazione di esposizione di emergenza, l’intervento prevede le seguenti modalità di preparazione all’emergenza.

  • Tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione
  • Valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente
  • Confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento
  • Attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili

Art. 5 – La valutazione

Le misure di valutazione dello scenario operativo, ai sensi del art.5 del Decreto 22 aprile 2022 riguardano:

  • Tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza
  • Caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
  • Presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
  • Estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.

Art. 6 – Misure efficaci per il contenimento

Sono considerate misure protettive efficaci per la gestione dell’emergenza:

  • Applicazione dei principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza, come indicati dall’art. 173 del Decreto radiazioni ionizzanti
  • Delimitazione e suddivisione dell’area operativa, all’interno della quale è presente una condizione che possa determinare un’esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le diverse categorie
  • Impiego di mezzi di sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione
  • Monitoraggio ambientale dell’area operativa
  • Controllo dell’esposizione professionale o accidentale degli addetti all’emergenza che accedono all’area operativa
  • Sorveglianza degli accessi all’area operativa
  • Applicazione di tecniche operative che non espongono direttamente gli operatori agli effetti delle radiazioni, anche mediante sistemi robotizzati o azionati a distanza.

Art. 7 – Strategie ed azioni efficaci

Alla luce di quanto indicato dall’art.7 del sopra citato Decreto, sono strategie e azioni efficaci per la gestione dell’emergenza:

  • Predisposizione da parte della Prefettura dei piani di emergenza per le installazioni e gli impianti, che si avvale per tale fine del «comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare»
  • Capacità di condividere da parte del responsabile della segnalazione dell’emergenza, nell’immediatezza, tutte le informazioni finalizzate alla gestione dell’intervento con il Comando dei vigili del fuoco, la prefettura, la questura, il 118, e altri enti coinvolti
  • Modello di intervento in grado di assicurare la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i soggetti impegnati nell’emergenza e lo svolgimento coordinato delle attività operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in capo al Comando dei vigili del fuoco. Per la gestione delle operazioni il direttore tecnico dei soccorsi si avvale dell’esperto di radioprotezione dell’esercente, anche riguardo al controllo dell’esposizione professionale e accidentale di emergenza
  • Definizione di specifiche misure protettive, anche comprendenti misure di salute pubblica, da adottare nei confronti della popolazione, nonché di informazione pubblica
  • Impiego delle squadre speciali di intervento laddove previsto nei piani di emergenza indicati dal titolo XIV del Decreto Radiazioni.

Art. 8 – Squadre di intervento ed esposizione di personale non di emergenza

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto 22 aprile 2022,  devono essere organizzate squadre speciali di emergenza per l’attuazione dei piani di emergenza, il cui personale va formato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili e in caso di esposizioni professionali di emergenza si applicano le disposizioni del Decreto Radiazioni (art. 124 commi 4, 5, 6 e 7 “Esposizioni accidentali o di emergenza”, già previsti in D.Lgs. n. 230/95, articolo 74).

In riferimento al personale non facente parte dei nuclei di intervento, il Decreto stabilisce che dovranno essere previste ed adottate le misure idonee ad evitare le esposizioni superiori ai limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti ai sensi all’art. 146 del decreto Radiazioni Ionizzanti.

Ricordiamo che in caso di esposizione di emergenza il personale non facente parte dei nuclei di intervento sarà sottoposto alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Fonte Gazzetta Ufficiale

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