Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha disposto l’ulteriore proroga del regime transitorio in materia di sorveglianza radiometrica.
Il dl 172/2021, in vigore dal 27 novembre 2021, oltre a prevedere misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, modifica anche l’art. 72, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla sorveglianza radiometrica prorogando dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la validità del regime transitorio.In particolare l’art. 9 del dl 172/2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, dispone un’ulteriore proroga (dal 30 novembre) al 31 dicembre 2021 del termine per l’applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell’ambiente.
Cosa prevede il decreto?
Il Decreto previsto dal suddetto articolo 72 comma 3, relativo alla nuova disciplina riguardante la sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, determinerà in particolare:a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;b) l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati;c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.