Numerose le sentenze di Cassazione che ribadiscono il concetto che, quando un committente decide di appaltare un servizio, deve verificare che l’azienda a cui lo affida abbia una capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria in grado di sostenerlo, in conformità alla legislazione vigente.
Essere in regola con il proprio personale in azienda non è sufficiente per poter essere certi di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza. Ci sono delle responsabilità anche nei confronti dei fornitori che prestano la propria attività lavorativa e che collaborano nella gestione dei processi produttivi.
Ovviamente, la responsabilità dell’azienda committente non sostituisce quella dell’azienda fornitrice, ma consiste nel qualificare in modo adeguato tutti i suoi collaboratori.
Il rapporto tra fornitori esterni e sicurezza aziendale
Come espresso nelle sentenze della Corte di Cassazione, è bene che il datore di lavoro committente per tutelarsi non si affidi alle sole autocertificazioni anche se previste dalla legge. Non verificare se un fornitore ha i requisiti richiesti prima dell’inizio dell’attività, significa assumersi in prima persona tutte le sue responsabilità, sia penali che civili, e gli obblighi nei confronti del suo personale.
Cass. pen., Sez. IV, Sent. 3 giugno 2021 (ud. 29 aprile 2021), n. 21553
Con la sentenza n. 21553, la Corte di cassazione, si è pronunciata in tema di infortuni sul luogo di lavoro, con specifico riferimento alla responsabilità del committente che abbia omesso di verificare l’idoneità dell’appaltatore, qualora l’infortunio si sia verificato nell’ambito di una prestazione resa mediante contratto di appalto.
Preliminarmente, la Corte ha affermato che “nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il ‘garante’ è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (…) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale”.
Nella specifica ipotesi in analisi, il Collegio ha aderito all’orientamento, secondo cui “in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, [comma 9], lett. a), d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo”.
Cassazione penale sez. IV, 12/02/2020, n.15697
In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità; permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. La Corte si è così pronunciata nella fattispecie relativa alle lesioni occorse ad un minorenne a causa di un cantiere edile presente all’interno di un condominio.
Come può il Committente ridurre, al minimo, il trasferimento di responsabilità a suo carico?
Per verificare l’idoneità professionale dei fornitori e ridurre al minimo i rischi è necessario definire una procedura di qualifica dei fornitori e individuare quali documenti richiedere, in relazione alla normativa e al lavoro da svolgere.
Una soluzione per organizzare tale procedura potrebbe essere quella di adottare un sistema per creare un elenco di potenziali fornitori, preventivamente sottoposto a verifica e che viene qualificato dal punto di vista del rispetto degli standard di qualità (efficacia ed efficienza) e di sicurezza (rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme cogenti in essere).