Qualifica dei Fornitori e idoneità tecnico professionale – Obblighi del committente

All’interno di una azienda o di un cantiere edile, verificare l’idoneità tecnico-professionale dei fornitori è un obbligo cogente stabilito dal D.Lgs. 81/08 (TUS).

Riferimenti normativi

Nell’ambito del Titolo I del Testo Unico sulla Sicurezza, in qualsiasi azienda privata o pubblica, l’art. 26 del TUS stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale di questi.

Nell’ambito invece del Titolo IV, cioè nei cantieri temporanei e mobili, l’art 90 , impone al Committente o al Responsabile dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Cosa significa idoneità tecnico professionale

 L’idoneità tecnico-professionale è definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Chi è il committente?

Il Committente spesso coincide col il Datore di Lavoro e su di esso ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale dei fornitori. Il committente può essere un soggetto privato o pubblico: in quest’ultimo caso, tale figura va individuata nella persona che possiede poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto, nel primo caso è generalmente rappresentata dal Titolare o dall’Amministratore Delegato della società.

Il Committente, in ambito privato ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale dei fornitori attraverso la nomina del Responsabile dei Lavori (RdL), funzione non obbligatoria per legge ma consigliata nel momento in cui il Committente non ha le competenze per svolgere in autonomia tali verifiche.

I doveri del committente nell’ambito della verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale di imprese e lavoratori autonomi

Definiamo le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale:

Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
  • Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)

A questi documenti anche se non espressamente indicati nel testo di legge dovrebbero inoltre essere richiesti:

  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Polizza RC

Per quanto attiene invece il Titolo IV la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII del TUS in modo differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.

Impresa

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
  • Piano operativo di Sicurezza (P.O.S)
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
  • Dichiarazione di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/08
  • Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
  • Documentazione attestante la conformità di attrezzature e macchine
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I)
  • Nomine e attestati per le figure di RSPP, Preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso
  • Documentazione relativa ad ogni lavoratore operante in cantiere.

Lavoratore autonomo

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
  • Documentazione attestante la conformità di attrezzature e macchine
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I)
  • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08
  • Idoneità sanitaria, ove espressamente prevista dal D.Lgs 81/08.

La procedura di qualifica tecnico professionale

Va sottolineato come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisca nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla negligenza di non aver verificato accuratamente la documentazione richiesta o alla mancata sorveglianza. 

Alla luce di quanto sopra emerge la necessità per i committenti di definire chiaramente le procedure di gestione delle attività :

  • Procedura di controllo e gestione dell’Idoneità Tecnico Professionale dei fornitori
  • Procedura di gestione ingressi dei fornitori
  • Un sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenziari e alert automatizzati) come DMS SGI
  • Un’informazione/formazione sulla modalità di verifica dell’Idoneità Tecnica Professionale da parte di tutte le funzioni coinvolte.

La valutazione, la selezione e il monitoraggio delle varie fasi del processo di qualifica per i fornitori assicurano all’azienda la garanzia di avvalersi ad esempio di fornitori di qualità e di individuare il caso in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell’ottica di rafforzare la tutela della vita e della salute del lavoratore.

Fonte Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08)

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