Lo scorso 7 dicembre, le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il ” Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, in riferimento alle attività del settore privato, fornendo così indicazioni per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working.
Nell’articolo, punti chiave del Protocollo.
Adesione volontaria
L’adesione alla modalità di lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore non sussiste gli estremi del licenziamento per giusta causa, tanto meno ne rileva sul piano disciplinare.
Accordo individuale
E’ prevista la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore. L’accordo deve adeguarsi ai contenuti della contrattazione collettiva ed essere in linea con indicazioni definite nel Protocollo, prevedendo:
- la durata dell’accordo
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’azienda
- gli aspetti relativi alla prestazione lavorativa con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari
- gli strumenti di lavoro
- i tempi di riposo del lavoratore
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali
- In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Disconnessione
Lo smart working è caratterizzato dall’assenza di un orario preciso di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della propria attività lavorativa, nel rispetto degli obiettivi e delle attività assegnate dall’organizzazione. La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando naturalmente anche la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore si ritiene libero di selezionare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.
Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
Una sezione del Protocollo è interamente dedicata alla parità di trattamento, parti opportunità, lavoratori fragili e disabili. Ciascun lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo e nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Fonte Governo