Il D.L Milleproreghe 2026 sposta al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento antincendio degli istituti e dei luoghi della cultura sottoposti a tutela, riaprendo il tema della prevenzione.
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto ‘Milleproroghe’), in vigore dal giorno della sua pubblicazione, stabilisce all’articolo 8 il differimento al 31 dicembre 2026 del termine per l’adeguamento antincendio. La misura interessa gli istituti, gli edifici e i luoghi della cultura che, alla data del 31 dicembre 2024, non abbiano ancora ultimato le procedure per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Proroga antincendio per gli edifici e i luoghi della cultura
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, è fissato al 31 dicembre 2026 il termine ultimo per l’adeguamento antincendio degli istituti e luoghi della cultura. La misura riguarda il Ministero della Cultura, i Ministeri utilizzatori di immobili pubblici e gli Enti Territoriali proprietari di siti sottoposti a tutela. L’obbligo di intervento si riferisce agli edifici che, al 31 dicembre 2024:
- non avevano ancora ultimato l’iter per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
- presentavano carenze di sicurezza rilevate dai Vigili del Fuoco o prescrizioni tecniche ancora inevase.
Termini e modalità della proroga
Gli enti interessati hanno tempo fino alla fine del 2026 per la messa a norma antincendio, rispettando i seguenti criteri:
- Copertura economica: utilizzo dei soli fondi già disponibili (nessun nuovo stanziamento).
- Misure di sicurezza: adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa attuale.
- Tutela e prevenzione: gli interventi devono includere strategie di limitazione dei danni e la redazione di specifici piani di emergenza, volti a salvaguardare sia l’incolumità delle persone che l’integrità del patrimonio culturali, mirati alla riduzione dei danni e alla gestione tempestiva delle criticità in caso di incendio
