Prevenzione incendi: nuove norme tecniche per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Pubblicato in GU il DM 26 luglio 2022 con il quale sono state approvate specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta.

L’entrata in vigore del sopracitato decreto è fissata per il 9 Novembre 2022.
Termine di adeguamento per le attività esistenti, 5 anni dall’entrata in vigore (9 Novembre 2027).

Leggi DM 26 luglio 2022

Destinatari del DM 26 luglio 2022

La nuova RTV in Allegato 1 si applica agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti.

Tuttavia, sono esclusi:

  • Rifiuti inerti e radioattivi e i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²
  • Depositi temporanei come definiti nella parte IV del Dlgs n.152/2006
  • Superfici verdi perimetrali nel computo della superficie dei centri di raccolta

Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’Allegato 1 del Decreto per l’intera attività, il DM 26/07/2022 non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

  • Siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
  • Siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Condizioni per l’applicazione del DM 26 luglio 2022

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività di trattamento e stoccaggio rifiuti, l’allegato 1 al Decreto 26 luglio 2022 si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere nella parte dell’attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

In tutti gli altri casi continuano ad applicarsi le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il responsabile dell’attività può comunque scegliere di applicare, in alternativa, le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività.

Indicazioni operative

Effettuare la valutazione del rischio incendio secondo la metodologia riportata nelle regole tecniche, tenendo conto delle caratteristiche generali di pericolo dei rifiuti stoccati nonché delle operazioni di smaltimento o recupero effettuate.

Applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.

Applicare le prescrizioni in merito alle aree a rischio specifico, e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.

Fonte Ministero dell’interno, Decreto 26 luglio 2022

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