PREPOSTO: NUOVI OBBLIGHI E NOVITÀ NELLA FORMAZIONE

La legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Fisco-Lavoro ( D.L. n. 146/2021) ha introdotto modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

In questo articolo approfondiamo le novità relative al ruolo e alla formazione del preposto.

Rimasta invariata la definizione di preposto, così come definita dall’art. 2 del D.lgs 81/08:

e) “preposto“: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevutecontrollandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Obbligo individuazione preposto in azienda

L’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato integrato ed ora stabilisce l’obbligo penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale con l’arresto o l’ammenda per datore di lavoro e dirigenti di individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico.

L’individuazione del preposto vale anche per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto, per i quali si è esplicitato che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto. In caso di omessa comunicazione scatta la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

 I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività riepilogate qui di seguito, inoltre il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Obblighi del preposto

Integrato l’articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2008 che rinforza gli obblighi del preposto, introducendo tre nuovi obblighi:

  1. “il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
  2. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  3. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Novità formazione del preposto

Il decreto prevede che:

  •  Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale accorpare e rivisitare gli accordi attuativi del TUS in materia di formazione in modo da garantire:
    – l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    – l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  •  Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
  • La formazione del preposto deve essere svolta “interamente con modalità in presenza” e deve essere svolto l’aggiornamento, con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

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