— PIMUS

Ai sensi del D.Lgs 81/08 la responsabilità della redazione del PiMUS viene assegnata in capo al datore di lavoro dell’impresa che provvede al montaggio e smontaggio del ponteggio.

Il documento dovrà contenere:

  • l’identificazione del cantiere, del committente, dei lavori da svolgere, dell’impresa affidataria, i sistemi di sicurezza adottati e le scelte tecniche in relazione ai ponteggi;
  • le procedure operative per il montaggio, uso e smontaggio di ponteggi standard;
  • gli allegati con modelli necessari ai controlli periodici obbligatori atti a verificare l’efficienza del ponteggio.

L’Allegato XXII del D.Lgs 81/08 fornisce una traccia per la stesura del PIMUS, definendo quelli che ne sono i “contenuti minimi”:

  • dati identificativi del luogo di lavoro;
  • identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • identificazione del ponteggio;
  • disegno esecutivo del ponteggio;
  • progetto del ponteggio, quando previsto;
  • indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio – piano di applicazione generalizzata;
  • illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali e specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio – istruzioni e progetti particolareggiati – con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

 

Infine, la normativa vigente prevede l’obbligo di adeguata formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione ponteggi.

Ricordiamo che l’attività di montaggio e smontaggio deve essere svolta sempre sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.