INAIL comunica la disponibilità del nuovo modello per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione (cosiddetto modello OT23) e la guida per la compilazione, anno 2026, sul portale.
Ricordiamo che il modello OT23 è necessario per richiedere la riduzione del tasso medio INAIL per le aziende, che, nel corso del 2025, abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’Inail la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
OT23 per il 2026
Per il 2026, è stata aggiornata la documentazione probante: ora, facilita la documentazione della realizzazione dell’intervento, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto e la fase del contenzioso amministrativo.
Il modulo di domanda ancora presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:
- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Nessuna variazione rispetto ai requisiti per la presentazione della domanda, che ricordiamo, prevede due tipologie di interventi: interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”.
Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Alcune modifiche invece, sono state introdotte ai seguenti interventi, esclusivamente per precisarne meglio l’ambito di applicazione:
- A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
- C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
- C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
- C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
- C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
- E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.
Eliminato poi, l’intervento l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Gli articoli da 8 a 20 del decreto legislativo n. 135/2024 hanno, infatti, novellato il capo II da “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” a “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione” del titolo IX del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, estendendo l’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431.
Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D-5 con contenuto invariato.
Pubblicazione istruzione operativa INAIL OT23
In questi giorni inoltre, è stato pubblicato l’Istruzione operativa del 18 luglio 2025, con la quale ha corretto alcuni refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025.
Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 sono stati aggiornati:
1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del 3.7.2025.
E’ stato quindi rimosso il seguente testo:
“Note:
L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.
Documentazione ritenuta probante:
1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda;
2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici;
3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.
L’Istituto precisa, infine, che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.
