Occhiali ai videoterminalisti: fornitura obbligatoria per il Datore di Lavoro? Risponde una sentenza UE

Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

In Romania, nasce una controversia tra un lavoratore videoterminalista dipendente dell’Ispettorato generale per l’immigrazione che si è visto rifiutare il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di occhiali, dal proprio Datore di Lavoro.

Il giudice competente ha deciso di interpellare la Corte di Giustizia UE che è stata così chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione della Direttiva c.d. Quadro 90/270/CEE (relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali) con specifico riferimento alla nozione di dispositivi speciali di correzione che, anche ai sensi della normativa italiana, devono essere forniti a spese del datore di lavoro.

La risposta UE sulla fornitura di dispositivi speciali per i videoterminalisti

Secondo la Corte di Giustizia Europea, (Corte di Giustizia UE 22 dicembre 2022 n° 392) sono a carico del datore gli occhiali da vista / lenti a contatto per il dipendente videoterminalista, quali dispositivi di protezione individuale a carico dell’azienda. Ai sensi della direttiva 90/270/CEE il datore deve infatti provvedere a fornire ai dipendenti terminalisti gli occhiali o le lenti o rimborsare le spese dei costi già sostenuti per il loro acquisto.

Anche l’INAIL ha pubblicato una circolare di chiarimento in data 24 marzo 2023.

Sorveglianza sanitaria

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

  • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
  • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
  • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

    Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.

Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva
(DSCV)

I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali
cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.
Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

Disposizioni organizzative e limiti di spesa

In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e
diottrie.

La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.

L’Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.
Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

Fonte INAIL

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