Consulente ADR: novità sull’obbligo di nomina per gli speditori – entro il 31 dicembre 2022

Chi sono i soggetti coinvolti? Tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, c.d. Consulente ADR, entro il 31/12/2022.

La figura del Consulente ADR, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 04/02/2000 nr. 40 in recepimento della direttiva europea 96/35/CE del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

Chi è il consulente ADR?

La funzione del consulente ADR è quella di consentire all’azienda di svolgere dei trasporti sicuri e conformi alle norme.

I suoi compiti istituzionali sono:

  • verificare le attività, le prassi e le procedure dell’impresa;
  • redigere una relazione annuale;
  • elaborare una relazione in caso di incidente quando rientra in determinati criteri previsti dall’ADR.

Il consulente ADR deve conseguire un certificato di formazione professionale che va rinnovato ogni 5 anni con esame.

La mancata nomina di un consulente ADR comporta sanzioni da 6.000 a 36.000 euro e importanti responsabilità per il datore di lavoro e l’RSPP in caso di incidente e mancata nomina (rif. D.Lgs 35 27/01/10).

Soggetti con obbligo di nomina del consulente ADR

L’obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 A.D.R. che riportiamo di seguito:

1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Termine regime transitorio per gli speditori

Il cap. 1.6.1.44 dell’ADR stabilisce che le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

L’obbligo di nomina del Consulente per lo “Speditore” è stato dunque introdotto dall’ADR 2019 e, considerato l’impatto della nuova disposizione, il legislatore ha previsto 4 anni di periodo transitorio: l’obbligo di nomina scatta quindi dal 1° Gennaio 2023.

Circolare del MIT del 21 dicembre: estensione esenzioni di applicazione del regolamento ADR anche agli speditori.

La Circolare estende queste le soglie di esenzione anche agli speditori riducendo l’applicazione prevista fino a oggi.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
In accordo con la nota non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:

– spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 (esenzione parziale) e del 3.4 (esenzione per quantità limitate) ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e – spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).

Leggi la nota nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose

Fonte ADR

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