Obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di assenza per malattia – Interpello

Commissione Interpelli risponde al quesito “obbligo di sorveglianza sanitaria e visita medica dopo 60 giorni in caso di assenza per malattia per coloro che non risulterebbero esposti ad alcun rischio lavorativo?”

Nell’Interpello 1/2024 la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ripercorre i punti salienti del D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, che fissano l’obbligo di visita medica con richiami ad alcune sentenze.

La Commissione Interpelli, esordisce indicando l’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”

  • la lettera bb) prevede l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”
  • la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.

La Commissione riprende poi, l’articolo 41 del D.Lgs 81/08, riferito alla “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

Il comma 2, alla lettera e-ter) prevede che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. Sul punto la Commissione richiama alcune sentenze di riferimento:

La Corte ha stabilito che l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter):  «…va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Fonte Interpello n. 1/2024

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