Obbligo di assicurazione RCA su mezzi fermi o in uso su terreni privati. Anche per carrelli elevatori?

L’obbligo assicurativo è correlato all’idoneità del mezzo ad essere utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale” cioè quella di mezzo di trasporto, nel caso di muletti e di carrelli elevatori la cui funzione abituale è la movimentazione e non il trasporto, dovrebbero essere esclusi dall’obbligatorietà dell’assicurazione RCA.

Il D.lgs. n. 184 del 22/11/2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli (RCA), modificando sia il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che il Codice della Strada (CdS) e, conseguentemente, estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo.

Tale provvedimento è entrato in vigore il 28 dicembre 2023.

La normativa ha apportato sostanziali modifiche, in particolare ha determinato:

  • l’ampliamento dell’ambito spaziale nel quale si muovono i veicoli, che oggi ricomprende anche gli spazi privati seppur oggetto di restrizione all’accesso;
  • la modifica della nozione di veicolo (prevista dall’art. 1, comma 1, lettera rrr) del CAP), che è stata maggiormente dettagliata, espressamente ricomprendendo qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: i) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o ii) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
  • l’assoggettamento dei veicoli di cui sopra (ex art 1, comma 1, lettera rrr) del CAP) alla RC Auto, “…qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”, (comma 1), a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (comma 1bis), e l’obbligo che riguarda anche i veicoli utilizzati “ …esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. …” (comma 1ter);
  • l’assoggettamento ad assicurazione dei rimorchi destinati ad essere utilizzati con un veicolo di cui al punto precedente, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  • l’assoggettamento ad assicurazione dei veicoli elettrici leggeri, che saranno individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Come si classificano i carrelli elevatori?

Dopo l’approvazione del Decreto, si presenta però una questione controversa che concerne l’applicazione di tale normativa ai muletti e ai carrelli elevatori.

Il legislatore individua l’obbligo di RCA in relazione all’utilizzo dei veicoli conformemente “alla funzione abituale” in quanto mezzo di trasporto.

In questo senso Confindustria ha diramato una circolare in cui spiega che se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto, è esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RC.

Tale conclusione emerge in modo chiaro sia dalla Direttiva europea sia dalla normativa nazionale, nella distinzione netta ed opportuna tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione.

Un primo elemento di chiarezza rileva dalla stessa rubrica della Direttiva (UE) 2021/2118, che fa riferimento alla circolazione di autoveicoli, ossia veicoli adibiti al trasporto: “Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”. La direttiva, infatti, aggiorna la direttiva 2009/103/CEE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Tale elemento risulta ancor più chiaro dalla lettura dei “consideranda” iniziali.

In particolare, si osserva che nel considerandum n. 5, il Parlamento europeo ha inteso, tenere in considerazione talune sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, con le quali ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, tale Corte – nel precisare che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento – ha poi chiarito che la direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto.

Lo stesso Governo italiano, in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, ha ribadito il collegamento tra “uso abituale” e obbligo RCA, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia europea.

Risulta, pertanto, chiarito che laddove la “funzione abituale” di un veicolo non sia “il trasporto”, è (evidentemente) esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto.

Nel caso specifico dei cd. muletti e/o carri elevatori, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” degli stessi non sia il trasporto di merci e/o persone ma di movimentazione della merce. Di conseguenza, è da escludersi l’obbligo di copertura della responsabilità per i danni da sinistro con RCAuto.

Sono comunque attese note interpretative ufficiali in merito alla non obbligatorietà della copertura RC per carrelli elevatori e muletti.

Fonte D.Lgs 184/23 e parere  Confindustria attraverso nota del 5 febbraio 2021

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