Obbligo di adeguamento DVR alla realtà aziendale: lo ribadisce una recente sentenza della Cassazione

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è uno strumento duttile che deve essere adeguato e aggiornato in relazione ai cambiamenti aziendali che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni al rischio dei lavoratori.

Una recente sentenza della Cassazione, in tema di prevenzione infortuni, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di redigere e sottoporre a periodico aggiornamento il DVR verificando l’efficacia delle procedure di sicurezza stabilite e dando specifiche istruzioni operative agli addetti nonché fornirli di tutti gli eventuali dispositivi di prevenzione e protezione necessari.

Sul datore di lavoro, grava l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, dovendo, all’esito, redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 36785/2022, si è pronunciata sull’obbligo di adeguamento del DVR al progresso tecnico e al rischio della mansione.

La sentenza di Corte di Cassazione Penale, Sez. IV 29.09.2022, n. 36785, si esprime in tale ambito sul ricorso proposto dall’amministratore delegato di una società, condannato quale datore di lavoro per aver messo a disposizione un’attrezzatura priva delle prescritte protezioni di sicurezza, causando gravi lesioni a una lavoratrice.

L’operaia specializzata e con esperienza trentennale, mentre estraeva una sezione di tubo appena tagliata, per la probabile e insolita resistenza opposta dal pezzo è entrata in contatto con il disco in movimento riportando danni permanenti alla mano sinistra.

L’imputato ha sostenuto a propria difesa di avere, a seguito di una visita ispettiva avvenuta alcuni anni prima, assolto in quella sede le prescrizioni ricevute senza eseguire ulteriori interventi sulla macchina da lui ritenuta a quel punto sicura.

Il ricorso è risultato infondato e respinto per l’assenza di una nuova valutazione dei rischi e revisione del documento funzionali all’adeguamento delle attrezzature non conformi. Sul datore di lavoro grava l’obbligo giuridico, ribadito nella sentenza Thyssenkrupp, di analizzare secondo la propria esperienza e lo “stato dell’arte” tutti i fattori di pericolo presenti in azienda e all’esito elaborare il DVR elencando le misure e i dispositivi di protezione adottati e procedere ai successivi aggiornamenti.

La sentenza

In applicazione di tale principio di diritto, secondo la Corte, il giudice di merito ha del tutto correttamente affermato che l’imputato, «né all’atto dell’assunzione della posizione di garanzia, né in seguito, risulta essersi fatto carico di prendere contezza dei rischi correlati a quella lavorazione con quel tipo di macchinario (taglierina), e di aggiornare in conformità il documento di valutazione degli stessi, carente sotto questo specifico profilo e risalente al 2009, epoca in cui l’azienda aveva addirittura un diverso assetto societario, mutato nel 2012».

La taglierina, infatti, era risalente al 1959 e le varie modifiche di cui era stata oggetto nel corso degli anni erano risultate non idonee a garantire un controllo completo dei rischi residui.

Fonte: Sentenza 36785/2022Infortunio con una “taglierina media” durante il taglio di tubi in ceramica. Macchinario non sicuro e mancato aggiornamento del DVR

C O N T A T T A C I info@sistemigestioneintegrata.eu

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