Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: lavoratore da formare subito. Formazione obbligatoria prima dell’avvio alla mansione

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Qual è il termine entro cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti? La formazione deve essere erogata al lavoratore prima che inizi a svolgere le sue mansioni.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 non ha modificato la tempistica legale per la formazione iniziale dei lavoratori neo-assunti, ma ha ribadito con chiarezza il principio generale già stabilito dal D. Lgs. 81/08. Il principio primario è che la formazione sulla salute e sicurezza (sia la parte generale, sia quella specifica in base al rischio) deve essere completata prima dell’inizio effettivo delle mansioni lavorative.

II dubbio nasce da una frase mal interpretata presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.

 Questa frase è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni.

È fondamentale chiarire che la previsione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un’adeguata formazione.

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici.

Come doveva essere interpretato allora il termine dei 60 giorni indicato nel “vecchio” Accordo?

Tale termine rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata.

Cosa prevede il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, la questione è stata finalmente chiarita.

Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni e ribadisce quindi che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.   

Tutto ciò in coerenza con quanto già stabilito dal Decreto legislativo 81 a conferma di un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

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